Cassazione – Atto di dotazione del Trust non è un fatto imponibile

Dopo anni di lotta a suon di ricorsi contro le violenze giuridiche quasi quotidiane fatte da questa o da quella Commissione Tributaria, spesso con interpretazioni di alla ” cazzum ” ( scusate il francesismo ), finalmente chi si occupa di protezione del patrimonio può tirare un bel sospiro di sollievo, così come posso tirarlo tante famiglie italiane. Con la sentenza, n. 16701 – sez. tributaria -, depositata il 21-06-2019, la Cassazione chiarisce, si spera definitivamente, che l’atto di dotazione del trust che comporta il temporaneo trasferimento dei beni al trustee in funzione della realizzazione degl iobiettivi prefissati dal disponente, non costituisce un fatto imponibile, mentre ètassabile il trasferimento finale al beneficiario. La sentenza ha grande rilievo, perché la Cassazione, ancorché non pronunci a Sezioni Unite, prende posizione sul contrasto di orientamenti esistenti in seno alla sezione tributaria, che ormai dovrebbe considerarsi risolto, e stabilisce apertamente che la pretesa di assoggettare a tassazione l’atto di segregazione in trust è incostituzionale, in quanto il vincolo di destinazione non rivela un indice di capacità contributiva economico e pertanto non è tassabile. Secondo l’orientamento precedente (Cass. n. 3735/2015) l’art. 2 comma 47 del DLgs. 262/2006 avrebbe istituito una nuova imposta, aggiuntiva al tributo sulle donazioni e successioni. Tale imposta graverebbe sulla costituzione dei vincoli di destinazione, tra cui il trust, quale prelievo anticipato rispetto al momento in cui avviene il trasferimento definitivo al beneficiario. La tesi sostenuta fino al 2015 viene ora apertamente superata. La sentenza in commento, che si riferisce a un trust liberale successivo al 2006, ammette che il trust determini una mera separazione patrimoniale, che limita la garanzia patrimoniale del disponente. Tale separazione, che è senz’altro efficace dal punto di vista dell’art. 2740, c.c. è tuttavia provvisoria e meramente strumentale al compimento di un trasferimento futuro e definitivo. Secondo la Cassazione l’atto di segregazione non integra dunque un vincolo di destinazione tassabile, mentre è imponibile il trasferimento definitivo al beneficiario. Per quanto concerne gli atti gratuiti, la Cassazione chiarisce che con la previsione contenuta nell’art. 2 comma 47 del DLgs. 262/2006, relativa alla tassazione generale dei vincoli di destinazione, il legislatore ha inteso evitare che potessero sfuggire all’imposizione fiscale fenomeni traslativi gratuiti e diversi dai consueti atti di donazione e concretizzati, appunto, mediante apposizione di vincoli di destinazione. Ciò che, secondo la pronuncia in commento, non si verifica nel trust, fino al trasferimento definitivo del patrimonio al beneficiario. Pertanto, da un lato, il trust gratuito o liberale non può essere soggetto all’imposta di registro proporzionale, per il solo fatto che il vincolo di destinazione è apposto su beni muniti di valore economico, dall’altro, possono essere soggetti al registro proporzionale solo i trust, i cui atti di dotazione siano qualificabili a titolo oneroso e mai, comunque, al momento della segregazione. Analoghi argomenti valgono per le imposte ipocatastali, che si applicano sui trasferimenti immobiliari: la trascrizione dell’atto in favore del trustee è un fatto temporaneo, che non genera alcuna obbligazione tributaria, salvo l’applicazione della tassa fissa. La Cassazione rigetta inoltre l’argomento a contrario, che viene fatto derivare dalla previsione, contenuta nell’art. 6 della L. 112/2016, che esenta espressamente dalla tassazione indiretta il trust istituito in favore delle persone con disabilità. La Corte non accoglie in altri termini la tesi secondo cui, ove l’esenzione non è stabilita espressamente, come invece avviene nel caso del trust di disabilità, il fenomeno sarebbe senz’altro imponibile. La norma di favore introdotta nel 2016 sarebbe infatti “sopravvenuta in un momento ed in un contesto interpretativo (anche di legittimità) ancora estremamente variegato ed incerto (…) restando però del tutto impregiudicato il dibattito sulla portata generale dell’articolo 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006”. Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime. Per questo motivo sono lieto di presentarti “Estero Sicuro” – il libro che può cambiare radicalmente il tuo approccio alla fiscalità internazionale. Il libro copre una vasta gamma di argomenti, dall’analisi dei sistemi di tassazione mondiali alle strategie per difendere il tuo patrimonio. È scritto in un linguaggio accessibile, pensato appositamente per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina. L’acquisto del libro “Estero Sicuro” ti riserva un vantaggio esclusivo: un BONUS interno che ti garantisce uno sconto del 50% sulla tua consulenza personalizzata. Un’opportunità imperdibile per chi desidera un’assistenza mirata finalizzata a costituire una società estera e pianificare la propria fiscalità Si, voglio acquistare il libro ESTERO SICURO per conoscere i vantaggi della fiscalità estera ed ottenere il BONUS con lo sconto del 50% sul prezzo della mia consulenza personalizzata Puoi trovare il libro su Amazon e nei principali e-book store. Questo Natale, regalati o regala a chi ami la possibilità di un futuro finanziario più sicuro e parti nel un 2024 con una nuova fiscalità Ricorda, il sapere è il primo passo verso la libertà finanziaria. Scegli “Estero Sicuro” e inizia il tuo viaggio oggi!