Cassazione – Atto di dotazione del Trust non è un fatto imponibile
Dopo anni di lotta a suon di ricorsi contro le violenze giuridiche quasi quotidiane fatte da questa o da quella Commissione Tributaria, spesso con interpretazioni di alla ” cazzum ” ( scusate il francesismo ), finalmente chi si occupa di protezione del patrimonio può tirare un bel sospiro di sollievo, così come posso tirarlo tante famiglie italiane. Con la sentenza, n. 16701 – sez. tributaria -, depositata il 21-06-2019, la Cassazione chiarisce, si spera definitivamente, che l’atto di dotazione del trust che comporta il temporaneo trasferimento dei beni al trustee in funzione della realizzazione degl iobiettivi prefissati dal disponente, non costituisce un fatto imponibile, mentre ètassabile il trasferimento finale al beneficiario. Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype La sentenza ha grande rilievo, perché la Cassazione, ancorché non pronunci a Sezioni Unite, prende posizione sul contrasto di orientamenti esistenti in seno alla sezione tributaria, che ormai dovrebbe considerarsi risolto, e stabilisce apertamente che la pretesa di assoggettare a tassazione l’atto di segregazione in trust è incostituzionale, in quanto il vincolo di destinazione non rivela un indice di capacità contributiva economico e pertanto non è tassabile. Secondo l’orientamento precedente (Cass. n. 3735/2015) l’art. 2 comma 47 del DLgs. 262/2006 avrebbe istituito una nuova imposta, aggiuntiva al tributo sulle donazioni e successioni. Tale imposta graverebbe sulla costituzione dei vincoli di destinazione, tra cui il trust, quale prelievo anticipato rispetto al momento in cui avviene il trasferimento definitivo al beneficiario. La tesi sostenuta fino al 2015 viene ora apertamente superata. La sentenza in commento, che si riferisce a un trust liberale successivo al 2006, ammette che il trust determini una mera separazione patrimoniale, che limita la garanzia patrimoniale del disponente. Tale separazione, che è senz’altro efficace dal punto di vista dell’art. 2740, c.c. è tuttavia provvisoria e meramente strumentale al compimento di un trasferimento futuro e definitivo. Secondo la Cassazione l’atto di segregazione non integra dunque un vincolo di destinazione tassabile, mentre è imponibile il trasferimento definitivo al beneficiario. Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype Per quanto concerne gli atti gratuiti, la Cassazione chiarisce che con la previsione contenuta nell’art. 2 comma 47 del DLgs. 262/2006, relativa alla tassazione generale dei vincoli di destinazione, il legislatore ha inteso evitare che potessero sfuggire all’imposizione fiscale fenomeni traslativi gratuiti e diversi dai consueti atti di donazione e concretizzati, appunto, mediante apposizione di vincoli di destinazione. Ciò che, secondo la pronuncia in commento, non si verifica nel trust, fino al trasferimento definitivo del patrimonio al beneficiario. Pertanto, da un lato, il trust gratuito o liberale non può essere soggetto all’imposta di registro proporzionale, per il solo fatto che il vincolo di destinazione è apposto su beni muniti di valore economico, dall’altro, possono essere soggetti al registro proporzionale solo i trust, i cui atti di dotazione siano qualificabili a titolo oneroso e mai, comunque, al momento della segregazione. Analoghi argomenti valgono per le imposte ipocatastali, che si applicano sui trasferimenti immobiliari: la trascrizione dell’atto in favore del trustee è un fatto temporaneo, che non genera alcuna obbligazione tributaria, salvo l’applicazione della tassa fissa. La Cassazione rigetta inoltre l’argomento a contrario, che viene fatto derivare dalla previsione, contenuta nell’art. 6 della L. 112/2016, che esenta espressamente dalla tassazione indiretta il trust istituito in favore delle persone con disabilità. La Corte non accoglie in altri termini la tesi secondo cui, ove l’esenzione non è stabilita espressamente, come invece avviene nel caso del trust di disabilità, il fenomeno sarebbe senz’altro imponibile. La norma di favore introdotta nel 2016 sarebbe infatti “sopravvenuta in un momento ed in un contesto interpretativo (anche di legittimità) ancora estremamente variegato ed incerto (…) restando però del tutto impregiudicato il dibattito sulla portata generale dell’articolo 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006”. Ricorda sempre che la fiscalità internazionale è una materia complessa che deve essere affrontata con i professionisti esperti del settore, per non incorrere in reati tributari e fiscali, sia in Italia che all’estero. Affidati a Dike Consulting ! Prenota la tua consulenza personalizzata su Skype per l’apertura di una nuova società estera o per proteggere il tuo patrimonio. E ricorda, che acquistando il Libro “Estero Sicuro” oltre a scoprire tantissime cose sulla fiscalità internazionale, potrai usufruire dello sconto de 50% sulla consulenza personalizzata. Il libro lo trovi in vendita su Amazon Facebook: Dike Consulting Instagram: Dike Consulting
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