Fiscalità,  Fiscalità internazionale

Cassazione: non c’è elusione nelle operazioni di Leveraged Buyout

Fine anno 2018 e inizio d’anno 2019 davvero scoppiettanti in tema di esterovestizione ed elusione. Sono infatti degli ultimi giorni di Dicembre le sentenze della Cassazione n. 33234/2018 e 33235/2018 che hanno dato ragione ai noti stilisti Dolce e Gabbana in tema di esterovestizione, così come abbiamo scritto nell’articolo di questo blog “D&G cade l’accusa di esterovestizione“.

Mentre il tema di elusione, Cassazione, con sentenza 868 del 16/1/2019, ha respinto il ricorso dell’ Agenzia delle Entrate che aveva contestato a una multinazionale l’acquisto di un pacchetto azionario di una controllata ricorrendo al prestito bancario nonostante i bilanci positivi.

Per L’Agenzia delle Entrate, insomma, una società finanziariamente in salute non sarebbe dovuta ricorrere a un finanziamento, i cui interessi sono deducibili e dunque l’operazione è fiscalmente più conveniente.

Come spesso accade in questi casi al centro del dibattito c’è l’interpretazione del principio secondo cui «il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il cui fondamento si rinviene nell’art, 37-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 600, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici, con la conseguenza che il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa e in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda».

Quindi secondo la Cassazione non c’è elusione nella riorganizzazione aziendale che ha come conseguenza l’ottenimento di un carico fiscale inferiore. Spetta al Fisco dimostrare che si tratta dell’unico scopo dell’operazione e che sussiste un intento fraudolento.

La sezione tributaria della Cassazione ha dunque sdoganato le operazioni cosiddette “Leveraged buy-out” , che in sostanza sono transazioni finanziarie in cui una società viene acquistata con una combinazione di capitale e debito, in modo tale che il flusso di cassa della società è la garanzia utilizzata per garantire e rimborsare il denaro preso in prestito. L’uso del debito, che ha un costo del capitale più basso del capitale stesso, serve a ridurre il costo complessivo del finanziamento dell’acquisizione. Il costo del debito è inferiore perché i pagamenti degli interessi riducono la responsabilità dell’imposta sul reddito delle società, mentre i pagamenti dei dividendi no ( ed è questa l’operazione contestata dall’Agenzia ).

Questo ridotto costo del finanziamento consente di ottenere maggiori guadagni sul capitale netto e, di conseguenza, il debito serve da leva per aumentare i rendimenti del capitale netto.

Quindi, in particolare con riferimento con riferimento ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati nell’ambito di grandi gruppi di imprese, i Giudici della Cassazione hanno ricordato che il divieto di comportamenti abusivi, fondati sull’assenza di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, «non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti».

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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