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Contratto di affidamento fiduciario

Con questo articolo si  vuole entrare nel vivo della disciplina contrattualistica, riservandoci di analizzare gli effetti fiscali che tale contratto comporta ad un post successivo.

Riprendiamo quindi le fila del discorso, ribadendo che: “il contratto di affidamento fiduciario è quel contratto con il quale un soggetto, l’affidante fiduciario, concorda con un altro soggetto, l’affidatario fiduciario, di destinare i “beni affidati” a vantaggio di uno o più soggetti, detti Beneficiari, in forza di un programma, la cui attuazione è assegnata all’affidatario fiduciario che ne assume l’impegno. 

Al termine del programma i Beneficiari riceveranno i beni liberi da vincoli.

Con il contratto di affidamento fiduciario la titolarità dei beni passa all’affidatario e, se redatto in forma pubblica, con i limiti indicati dall’articolo 2645-ter del Codice civile, può essere trascritto per rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.

È quindi un contratto che ha ad oggetto un trasferimento inter vivos di beni, dove l’oggetto rappresentato dal programma destinatario e la causa è generalmente di garanzia,  o di gestione, o di segregazione.

Esso rappresenta un alternativa al trust e all’atto di destinazione, offrendo un meccanismo generale di segregazione alternativo e di facile conduzione. Infatti nel contratto di affidamento fiduciario i beni sono modificabili: è l’attività compiuta sui beni (il programma) ed essere vincolata e non i beni stessi e l’affidatario ha quindi ampio spazio di manovra nella gestione e nell’amministrazione di questi.

L’affidamento fiduciario è un contratto di creazione dottrinale che, prima della L. 112/16, era sconosciuto al nostro ordinamento. Anche se la disciplina della L. 112/16 è molto sintetica, tuttavia, ha il pregio di riconoscere questo tipo di contratto, che è atipico, cioè, appunto, non disciplinato dal Codice civile, ma diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela  secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322 del Codice civile).

Da un punto di vista pratico significa che all’affidamento fiduciario sono applicabili le norme del Codice civile sui contratti e sulle obbligazioni.

Nel contratto di affidamento fiduciario, l’affidatario riceve, relativamente ai beni oggetto del programma, un diritto di proprietà temporaneo e nell’interesse altrui. Diritto che non corrisponde in alcun modo ad un suo arricchimento, essendo preordinato ad una diversa destinazione. Tali beni risultano segregati rispetto al suo patrimonio personale e quindi eventuali creditori non potranno mai aggredire i beni oggetto del contratto.

L’affidatario quindi non ha alcun interesse sul fondo affidato e può rinunciare a favore di un altro affidatario. Inoltre l’affidatario inoltre essere revocato dall’affidante. In questo caso si procederà alla nomina di un nuovo affidatario, senza che il contratto si interrompa mai e senza che il fondo venga mai a trovarsi privo di titolare.

Inoltre, l’articolo 6 della Legge 112/16, prevede che con l’affidamento fiduciario si creino dei fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione: i beni che l’affidante costituisce in affidamento non si confondono con il patrimonio dell’affidatario, ma costituiscono “patrimonio separato”.

Questo concetto significa che, in caso di morte dell’affidatario, non entrano in successione, non sono soggetti alle azioni esecutive dei creditori di quest’ultimo e, al contempo, per effetto dell’intestazione all’affidatario, sono sottratti anche alle azioni esecutive dei creditori dell’affidante.

In caso di morte dell’affidante, il contratto di affidamento proseguirà a seconda delle disposizioni dell’originario programma di destinazione.

Per quanto riguarda i beneficiari, essi possono essere persone fisiche, anche se non ancora in vita, o persone giuridiche, sebbene non ancora costituite. Essi si dividono in “beneficiari delle Utilità” ai quali vengono attribuiti i vantaggi derivanti dai beni affidati e i “beneficiari dei beni affidati”, ai quali vengono trasferiti i beni affidati nel corso o al termine dell’affidamento quale completamento del programma di destinazione.

I contratti di affidamento fiduciari si basano sul principio di autotutela che consente che, dinanzi ad un comportamento illecito dell’affidatario fiduciario, egli venga semplicemente sostituito con altro affidatario che sappia rispettare il programma.

Per lo stesso motivo l’affidatario non può richiedere un’azione di risoluzione per eccessiva onerosità, poiché ciò porrebbe in pericolo il programma di destinazione.

L’affidatario può sempre richiedere un compenso, anche se non inizialmente convenuto, e potrà liberarsi dalle proprie obbligazioni trasferendo i beni ad altro affidatario.

In conclusione il contratto di affidamento fiduciario comporta numerosi vantaggi: esso rappresenta uno strumento di azione, giacché l’effetto di segregazione senza limitazioni è necessario affinché i beni non siano distolti dalla finalità alla quale l’attività è preordinata e quindi, dall’esecuzione del programma. Esso consente ottenere un patrimonio utilizzabile nell’ambito di una gestione dinamica, di determinare un effetto di segregazione dello stesso patrimonio, di prevedere meccanismi di autotutela, di garantire la realizzazione del programma di destinazione e la continuità della titolarità del ruolo dell’affidatario fiduciario, affinché il patrimonio passi senza soluzione di continuità al beneficiario finale.

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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