Costi indeducibili? Sono utili non distribuiti
Veramente facciamo fatica a comprendere se la Giustizia Tributaria in Italia sia davvero super partes, o se l’ago della bilancia penda clamorosamente dalla parte dell’Amministrazione Finanziaria, perchè viceversa non si riesce a dare una spiegazione alla tendenza pro-Amministrazione alla quale ormai siamo tristemente abituati. L’ultima clamorosa novità la riporta un’Ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 25501 del 12 novembre 2020, respingendo il ricorso del contribuente, confermando quindi la tesi già espressa nel corso del giudizio davanti alla Commissione Regionale. Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype o presso una delle nostre sedi In sostanza questa Ordinanza stabilisce che, nelle società a ristretta base partecipativa ( circa il 90 % delle PMI italiane ) si presumono distribuiti ai soci anche i maggiori redditi occulti della società derivanti dal recupero dei costi ritenuti indeducibili. Nel motivare il suo operato la Cassazione, ricorda come la giurisprudenza consolidata abbia, nel caso di società a ristretta base partecipativa, ove sia stata accertata la partecipazione a redditi societari non contabilizzati. abbia definitivamente sposato l’orientamento secondo il quale opera la distribuzione della loro distribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società. Sinceramente chi scrive non condivide questa impostazione. I costi indeducibili sono per loro natura costi assolutamente neutri, essendo appunto indeducibili dal reddito d’impresa e quindi non concorrendo in alcun modo a variare la base imponibile. Si tiene peraltro a precisare che tra i costi fiscalmente ritenuti indeducibili, a rigor di logica, il 90% rientra tra le spese effettivamente sostenute per l’attività d’impresa che invece a causa della stringente normativa italiana non vengono riconosciuti, a differenza di tanti altri Paesi, dove invece questi costi concorrono, a pieno titolo, alla formazione della base imponibile. Quindi, oltre il danno anche la beffa! Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype o presso una delle nostre sedi Sinceramente non si capice come la contestazione di costi indeducibili (a meno che non si stia parlando di un supermercato che compra un’imbarcazione) non può essere imputata a utili extracontabili, non avendo quelle spese sostenute dato luogo ad alcun tipo di reddito spettante al socio, sopratutto se sono spese effettivamente relative al contesto economico in cui opera l’azienda e quindi alla stessa riconducibili, ma non deducibili solo in virtù della normativa fiscale. Purtroppo la normativa fiscale italiana, nel gioco al massacro verso il contribuente non fa sconti e non ci sono davvero speranze perchè la tendenza vada a migliorare. Quando i nostri Clienti creano all’estero la loro società, vedono immediatamente le varie differenze. Aldilà del Tax Rate, che come abbiamo avuto modo di dire diverse volte non è l’elemento preponderante, ma sopratutto nella deducibilità dei costi che fa si che a parità di imposizione fiscale la base imponibile su cui calcolarlo sia più bassa. Vi ricordiamo sempre che la fiscalità internazionale è una materia complessa che deve essere affrontata con i professionisti esperti del settore, per non incorrere in reati tributari e fiscali, sia in Italia che all’estero. Affidati a Dike Consulting per la tua pianificazione fiscale o per difendere il tuo patrimonio. Prenota qui la tua consulenza personalizzata su Skype o in una delle nostre sedi E ricorda, che acquistando il Libro “ESTERO SICURO” oltre a scoprire tantissime cose sulla fiscalità internazionale, potrai usufruire dello sconto del 50% sulla consulenza personalizzata. Il libro lo trovi in vendita su Amazon e nei principali e-book store. Si, voglio acquistare il libro ESTERO SICURO ed usufruire del BONUS del 50% sul prezzo della mia consulenza personalizzata Visita e metti ” mi piace” sulla nostra pagina Facebook Siamo anche su Instagram
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