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G.E.I.E. – Aspetti fiscali

Dopo aver tracciato le coordinate fondamentali della disciplina civilistica, come risultante dal combinato disposto delle norme di cui al regolamento (Cee) n. 2137/85 e al Dlgs 240/1991, è ora possibile passare alla sintetica descrizione degli aspetti fiscali relativi al Geie con riguardo tanto alle imposte dirette quanto a quelle indirette.

In materia di fiscalità diretta, la norma da cui prendere le mosse è quella dettata dall’articolo 40 del regolamento, a mente del quale “il risultato delle attività del gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri”.
Se ne deduce che la disciplina fiscale del GEIE è ispirata al principio di trasparenza, in virtù del quale il risultato dell’attività, sotto il profilo tributario, non rileva quale reddito del GEIE, bensì quale reddito dei singoli partecipanti, venendo di conseguenza tassato in campo agli stessi.

L’articolo 21 del Regolamento conferma quanto appena detto, stabilendo che “i profitti risultanti dalle attività del gruppo sono considerati come profitti dei membri e ripartiti tra questi ultimi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali. I membri del gruppo contribuiscono al saldo dell’eccedenza delle uscite rispetto alle entrate nella proporzione prevista nel contratto di gruppo o, in mancanza di questo, in parti uguali”.

L’articolo 11 Dlgs 240/1991, ponendosi nel solco tracciato dalla normativa europea, ribadisce che il Geie non è autonomo soggetto d’imposta. Il comma 1 della disposizione   de qua, infatti, espressamente prevede che il Geie non è soggetto all’Irpef, all’Ires e all’Irap.
Pertanto, il meccanismo della tassazione per trasparenza si applica non solo in materia di Irpef e Ires, ma anche con riguardo all’Irap.
Ne deriva, quindi, che il reddito (o la perdita) prodotto dal Geie (e determinato in base alle specifiche disposizioni relative ai singoli tributi) deve essere imputato a ciascun membro del gruppo “indipendentemente dall’effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali”.

Il reddito imputato ai membri può essere, a seconda del tipo di attività esercitata dal Geie, reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo.
Si è già avuto modo di ricordare che, ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 240/1991, “il GEIE deve tenere i libri e le altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta”.
Il comma 3 dell’articolo 11 stabilisce, inoltre, che il Geie è obbligato a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo, ai sensi del titolo III del Dpr 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). Di conseguenza, il Geie, in quanto sostituto d’imposta, è tenuto anche a presentare il modello 770.
Il comma 5 dell’articolo 11 prevede che “le ritenute subite dal Geie sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall’imposta personale dovuta da ciascun membro”.

Dalla lettura del comma 2 dell’articolo 11 si evince che, sebbene non sia autonomo soggetto d’imposta, il Geie è comunque soggetto passivo ai fini dell’accertamento.
La disposizione in commento, infatti, stabilisce che, al solo scopo di determinare il reddito imponibile spettante a ciascun membro, “il Geie residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap”.
Si ricordi che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 11, sono soggetti a tassazione (Irpef o Ires) i membri residenti di un Geie non residente (privo di stabile organizzazione in Italia), per la parte di reddito loro imputata e in relazione alla natura del reddito stesso.

Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, il comma 2, lettera c), dell’articolo 3 del Dlgs 446/1997, espressamente stabilisce che il Geie non è soggetto passivo d’imposta. Come detto, infatti, l’imposta è dovuta dai singoli partecipanti.
Tuttavia, il Geie è comunque tenuto alla determinazione della base imponibile al fine di consentirne l’attribuzione ai soci. A tal proposito, l’articolo 13 del Dlgs 446/1997 prevede che il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 5 (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali) ed è imputato a ciascun membro:

  • nella proporzione prevista dal contratto di gruppo
  • o, in mancanza, in parti uguali.

La medesima disposizione chiarisce che “il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell’articolo 4, comma 2”.

Il comma 2 dell’articolo 13, inoltre, stabilisce che “nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20” in materia di dichiarazione dei soggetti passivi e di obblighi contabili.
Infine, ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell’imposta dovuta sul valore prodotto (articolo 13, comma 3, Dlgs 446/1997).

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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