Fiscalità internazionale,  G.E.I.E.,  Trust,  Tutela Patrimoniale,  Unione Europea

GEIE ed imposte sugli immobili

Nei precedenti articoli GEIE – Aspetti costitutivi e legali , GEIE – Aspetti fiscali, abbiamo offerto al lettore un ampio spettro delle nozioni civilistiche e fiscali di questo straordinario strumento giuridico. Con l’articolo GEIE – Perchè scegliere la Bulgaria , abbiamo spiegato perché la Bulgaria a nostro avviso è il Paese, all’interno della Unione Europea, ideale per la costituzione del GEIE.

Con l’articolo odierno, vogliamo informare il lettore su quali siano gli indiscutibili vantaggio per il conferimento/apporto di immobili o di denaro all’interno del GEIE, ai fini delle imposte indirette.

Nella fattispecie, il primo comma dell’articolo 12 Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428) ha aggiunto  allart. 4 della tariffa, parte prima, “Atti soggetti a registrazione in termine fisso”. Atti societari, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la lettera g): atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00 (importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come dal secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)

Il terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240 stabilisce che:”Gli atti di trasferimento di proprietè di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della tariffa, prima parte, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)”.

Secondo l’interpretazione maggioritaria, gli atti propri del GEIE per i quali si può usufruire dell’imposta di registro in misura fissa, sono quegli elencati nell’art. 4 della tariffa, parte prima,, allegata al T.U. dell’imposta di registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, dunque, costituzioni, aumenti di capitali o patrimonio attuati mediante conferimento di beni mobili o immobili o diritti reali sugli stessi, fusioni, scissioni, trasformazioni, etc…

La nota V posta in calce all’articolo 4 della medesima tariffa, parte prima, prevede che “per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste”. Tale norma costituisce un’eccezione rispetto alla previsione generale di cui alla lettera g), che stabilisce, come detto, l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Ne consegue che, nella particolare ipotesi in cui un atto proprio del GEIE consista nel conferimento di natanti da diporto o diritti reali di godimento sui medesimi, troveranno applicazione le medesime imposte previste dall’articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico.

Ora c’è da considerare che per gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi mentre per l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale siamo in presenza di un preciso dettato in base al  terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240il quale stabilisce che scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa, per quanto riguarda l’imposta di registro che grava sui suddetti atti, la misura della stessa è soggetta ad interpretazione.

Il grande vantaggio del GEIE, con riferimento gli atti di compravendita di immobili, consiste nell’applicazione dell’imposta ipotecaria di trascrizione e dell’imposta catastale in misura fissa.

Nel caso di acquisto di beni da un privato, pertanto il GEIE permette un importante risparmio in termini di imposta. Ovviamente tale risparmio viene vanificato nel caso di acquisto assoggettato a IVA.

ll GEIE,  rappresenta un ottima soluzione, per esempio,

  • ove rivesta la funzione di trustee,  in sede di istituzione di un trust per il conferimento di beni immobili e/o registrati, poiché detti conferimenti sconterebbero € 200 di imposta catastale, € 200 di imposta ipotecaria e € 200 di imposta di registro,
  • come intestatario di aziende e/o beni immobili soggetti allo stesso trattamento fiscale.

Un’interpretazione più ampia ricomprende tra gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico,  soggetti all’imposta di registro in misura fissa, anche tutti quegli atti che comportano il trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diretti reali di godimento sugli stessi.

In pratica, in base a questa interpretazione, per conferire o trasferire a titolo gratuito o oneroso un immobile al GEIE, si pagano solo € 200 di imposta catastale, € 200 di imposta ipotecaria e € 200 di imposta di registro.

Per quanto attiene i GEIE non residenti,

  • essendo il GEIE previsto dall’ordinamento UE
  • non facendo distinzione la normativa nazionale  in oggetto tra GEIE residenti nel territorio dello Stato e non

si ritiene che i vantaggi su esposti ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali possano essere applicati a GEIE non residenti in Italia.

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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