Il regime giuridico e fiscale delle società maltesi
Malta ha un sistema fiscale piuttosto articolato e per ogni società è prevista una tassa sul reddito di impresa (corporate tax) del 35% con la possibilità, per alcune strutture, di ottenere sostanziali rimborsi delle somme versate. Nel caso di azionisti non residenti a Malta, o di holding straniera, la fiscalità di Malta prevede di poter ottenere un rimborso pari ai 6/7 della somma versata nel caso di reddito attivo, e pari ai 5/7 nel caso di reddito passivo, rendendo il tasso effettivo di imposta rispettivamente pari al 5% e al 10%. La particolarità che distingue Malta da altri Paesi della UE è che esenta dalle imposte, le plusvalenze (capital gains) e sui dividendi derivanti da società controllate di cui la società maltese controllante detenga almeno il 10% delle azioni. E’ importante notare che la residenza fiscale a Malta non impedisce ad una società di poter risultare soggetta a tassazione nel paese in cui svolge la propria attività o presta i propri servizi. Ad esempio, nel caso in cui gli amministratori risiedano abitualmente in un altro paese , è probabile che la società possa risultare soggetto passivo di imposta anche in quel determinato paese. Per questo motivo molte società di servizi maltesi offrono amministratori in loco. Le normative anti-elusione più sofisticate mirano a censurare l’utilizzo di società estere controllate da loro cittadini, al solo scopo di ottenerne un beneficio fiscale, imputando la soggettività passiva sia in base alla proprietà sia sostenendo la mancanza di sostanza/effettività della società straniera (tali norme anti-elusione sono definite Controlled Foreign Companies rules o CFC rules). Reddito Attivo L’imposta sul reddito di impresa (reddito attivo) a Malta è del 35%. A seguito del pagamento di tale imposta, da parte della società, l’azionista straniero potrà richiedere il rimborso di un importo pari ai 6/7 della somma versata. Ciò significa che, considerando nel complesso la società e i suoi azionisti stranieri, l’incidenza effettiva delle imposte sarà pari al 5%. Reddito Passivo La legislazione maltese prevede l’esenzione fiscale delle plusvalenze (participation exemption), pertanto i dividendi e le plusvalenze delle società holding, che controllano più del 10% delle proprie controllate, non saranno soggetti a tassazione. Nella maggior parte dei casi, i dividendi distribuiti da altre società controllate ricevuti a Malta, sia UE sia extra-UE, sono esenti da imposta ai sensi sia della direttiva madre-figlia o della participation exemption. I dividendi da partecipazioni inferiori al 10% sono soggetti ad imposta ad un tasso effettivo del 10%. Tale aliquota fiscale viene ottenuta mediante il rimborso all’azionista dei 5/7 della somma versata dalla società controllata. Rimborso Fiscale Il pagamento del rimborso fiscale all’azionista (come spiegato sopra) può attirare controlli e maggiori verifiche. Va inoltre considerato che il rimborso è applicabile solo agli utili distribuiti, e questa distribuzione può essere un evento, di per sé, imponibile per l’azionista. È per queste ragioni che molti clienti preferiscono formare una struttura maltese a due livelli, piuttosto che una singola società. Nel caso di una società controllante (holding company) e di una società commerciale (trading company), entrambe di diritto maltese, la trading company pagherà il 35% di imposta sul reddito e la holding company potrà beneficiare del rimborso dei 6/7 (in caso di reddito attivo) o dei 5/7 (in caso di reddito passivo) dell’imposta versata dalla sua controllata. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) Malta è parte del sistema IVA europeo ed è, pertanto, soggetta alle regole comunitarie, tra cui il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge. L’aliquota locale è del 18% e quella derivante da operazioni sul territorio maltese potrà essere corrisposta con possibilità di deduzione. Ciò significa che, nella maggior parte dei casi, l’IVA sarà recuperabile. Plusvalenze Eccetto i profitti derivanti dal settore immobiliare, a Malta non è prevista alcuna imposizione fiscale sulle plusvalenze in caso di società con azionisti stranieri. Trattati sulla doppia imposizione Malta ha un’ampia rete di trattati sulla doppia tassazione che potrà essere utile nel caso di pagamento transfrontaliero dei dividendi. Una situazione del genere si verifica qualora un profitto è generato da una società registrata in un paese A , ma il rimpatrio nel paese B potrebbe avere conseguenze fiscali negative . In questa situazione l’interposizione di una società maltese può consentire lo spostamento dei fondi senza conseguenze fiscali negative . In questi casi è generalmente importante che l’azienda sia sostanzialmente/effettivamente presente sul territorio maltese. Costituzione e Amministrazione della Società Tipi di società in Malta Ci sono due tipi principali di società private a Malta: la società a responsabilità limitata (private limited liability company) e la società a responsabilità limitata in regime di esenzione (exempt private limited company). I due tipi di società sono per lo più simili ed, in questo articolo, ci riferiremo ai due tipi di società in maniera indifferenziata, ma vi preghiamo di tener presente la seguente tabella che elenca tutte le importanti differenze tra i due modelli di società. Società a responsabilità limitata Società a responsabilità limitata in regime di esenzione Oggetto sociale Illimitato, ma deve essere specificato nei documenti societari. Illimitato , ma deve indicare un obiettivo primario e deve essere specificato nei documenti societari Amministratori Almeno una persona fisica o giuridica. Almeno una persona fisica ( non giuridiche). Segretari Almeno una persona fisica, tranne l’amministratore unico. Almeno una persona fisica (può essere l’amministratore unico). Azionisti Almeno due (possono essere persone fisiche o giuridiche o entrambi). Non più di 50 Almeno uno. Deve essere persona fisica ( no alle persone giuridiche a meno che la società azionista è essa stessa una società privata in esenzione ). Non più di 50 Il Nome della società La prima fase nella formazione di una società è relativa alla scelta del nome e alla sua registrazione. I nomi sono riservati per tre mesi a seguito dell’approvazione e devono terminare con la parola ‘limited’ o ‘ ltd’ e non possono avere un nome simile o uguale ad una società già esistente nè possono contenere parole offensive o parole il cui significato implichi che il particolare settore verrà regolamentato supponendo che al momento non lo sia. Parole che potrebbero implicare regolamentazione comprendono : ‘banca’ , ‘investimenti’ , ‘forex’, etc. Il processo di prenotazione del nome richiede meno di un giorno lavorativo e, qualora i clienti siano indecisi, i professionisti incaricati sapranno indicare il nome più adatto alle loro specifiche esigenze. Nel caso in cui sia richiesta precedente esperienza commerciale, o nei casi di estrema urgenza, in cui un cliente non può attendere il tempo necessario per la formazione della società, potrà essere utilizzata una shelf company. Società Holding/Trading A Malta non c’è differenza tra le società holding o controllanti e le società trading o operative e le parole “holding” e “trading” possono essere utilizzate indipendentemente dall’attività svolta dalla società. L’attività della società è riportata nei suoi scopi sociali, come spiegato meglio in seguito. L’oggetto della società Le società maltesi devono necessariamente specificare il loro oggetto sociale (lo scopo per cui sono costituite) e tale oggetto non dovrà essere illegale, indefinito o illimitato. Sarà pertanto necessario affrontare questo argomento al momento della formazione della società. Gli scopi sociali possono essere molto ampi ed è molto raro per una società maltese l’eventualità di un rigetto della propria istanza di iscrizione al registro delle imprese a causa dei propri scopi sociali, a meno che la società non stia intraprendendo una tipologia di attività per cui occorre una specifica licenza (assumendo che la società non dentenga la licenza). Al momento dell’avvio dell’attività commerciale la società dovrà registrarsi al registo IVA (Imposta sul Valore Aggiunto o VAT-Value Added Tax) e dovrà specificare il settore di attività, in linea con quanto riportato nel proprio oggetto sociale. L’oggetto sociale potrà essere modificato successivamente da una delibera dei soci e/o degli azionisti (che potranno essere titolari delle proprie quote o azioni sia direttamente che tramite fiduciari). Amministratori e Segretari Gli amministratori (directors) sono responsabili della gestione quotidiana della società e possono essere rimossi e sostituiti dagli azionisti e/o dai soci. Il Segretario della società è invece responsabile della consulenza agli amministratori in materia di corporate governance locale, in collegamento costante con il Registro delle Imprese per depositare documenti e per affrontare ogni questione tecnica relativa all’attività della società.. A Malta il segretario della società deve essere necessariamente una persona fisica, gli amministratori, al contrario, possono anche essere persone giuridiche. Amministratori – profili particolari I clienti possono richiedere di essere i direttori e/o i segretari della loro società maltese e non vi è alcun divieto su questo. Una società maltese è fiscalmente residente in Malta in ragione della sua costituzione ma questo non impedisce che possa essere considerata residente anche altrove, in base al principio della sua gestione ed del controllo effettivo (Management & Control). Va evidenziato come molti Stati cerchino di tassare le società estere, gestite da amministratori residenti nel loro territorio sovrano. Ad esempio, una società maltese con amministratori del Regno Unito sarà tenuta a pagare sia l’imposta sul reddito sia Malta sia nel Regno Unito. Questo corpo di norme anti-elusione è chiamato Controlled Foreign Corporation (CFC) rules e, in generale, tende ad annullare i benefici per i quali l’azienda è stata registrata in un determinato paese piuttosto che in un altro. Una misura per affrontare questa eventualità è la nomina di amministratori locali (vedi sotto). Amministratori locali La nomina di amministratori locali è utile per garantire che l’azienda venga effettivamente gestita e controllata a Malta. Oltre ciò aggiunge anche un certo grado di privacy, in quanto gli amministratori di una società maltese sono di dominio pubblico. I servizi di amministrazione locali sono offerti a prezzi competitivi e, solitamente costituiscono la maggior parte dell’onorario dei professionisti incaricati in quanto queste attività presentano per loro il rischio maggiore, dovendosi assumere ogni responsabilità relativa all’attività di impresa. Lo svantaggio di nominare degli amministratori locali è che il cliente non potrà svolgere un ruolo dirigenziale ed operativo oppure, nel caso continui comunque a svolgere funzioni dirigenziali, potrà subire accertamenti per presunta esterovestizione da parte di Agenzia delle Entrate. A tal riguardo con la sentenza 17270/2024 depositata il 24 giugno 2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che per imputare la violazione di esterovestizione, occorre dimostrare che la direzione effettiva della società sia localizzata in Italia intesa come luogo in cui vengono assunte le decisioni sociali, di natura amministrativa compresa quella fiscale e finanziaria. Inoltre con sentenza n. 35085/2023 la Suprema Corte ha ritenuto residente in Italia, ex art. 73, comma 3 TUIR una società di diritto lussemburghese, di fatto amministrata dall’Italia. Tale circostanza è molto facile da dimostrare per l’Agenzia, in presenza di amministratori residenti in Italia, e come già detto di società prive di Sostanza Economica. In DIKE Consulting siamo molto attenti al tema dell’esterovestizione, informando puntualmente i Clienti circa il rischio che pianificazioni fiscali “allegre e fai da te”, prive di sostanza economica, possono comportare. A tal proposito vi rimandiamo ai numerosi articoli del blog : Via libera della Cassazione alle Holding ; Cassazione: non c’è elusione nelle operazioni di Leveraged Buyout ; Le convenzioni contro le doppie imposizioni ; Esterovestizione – Che cos’è e quali sono i principi per determinarla ; Holding estera – Rigettata la tesi di AdE sull’esterovestizione ; Esterovestizione e stabile organizzazione occulta ; D&G cade l’accusa di esterovestizione ; Esterovestizione ed abuso del diritto ; Esterovestizione: un fenomeno diffuso: Esterovestizione: nuove pronunce della Cassazione Capitale Sociale Il capitale sociale minimo per una società maltese è di circa 1.200 euro (l’importo esatto è di 1.164,69 ed è frutto del cambio euro/lira maltese). Il capitale sociale deve essere versato in misura almeno del 20% ed il registro delle imprese ne richiederà prova documentale. La costituzione del capitale sociale può essere effettuata presso una banca locale (dove esistono conti specifici per questo scopo) o presso professionisti autorizzati (purché l’importo sia inferiore a 12.000 euro). Alcuni professionisti detengono i fondi e li accreditano successivamente, quando il conto corrente aziendale è attivo, mentre altri trattengono i fondi come anticipo dei compensi dovuti in futuro. Non esistono limitazioni all’uso di capitale (ad eccezione di alcune società con licenza), il che significa che, una volta formato il capitale potrà essere utilizzato per onorare i debiti o finanziare altre attività, etc. I conferimenti in natura Il capitale sociale di una società maltese può essere sottoscritto anche con conferimenti in … Leggi tutto Il regime giuridico e fiscale delle società maltesi
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