Con il termine Treaty Shopping ( in italiano: Lo “shopping dei trattati” ), si indica una complessa opera di pianificazione fiscale internazionale, atta a sfruttare la rete dei trattati fiscali internazionali, a seguito di un’attenta selezione del trattato fiscale più favorevole al Cliente, al fine di fargli ottenere uno scopo specifico. Infatti possono essere diverse le motivazioni per le quali il Cliente chiede al Consulente internazionale di porre in essere questa importante operazione di ingegneria fiscale internazionale. Ovviamente alla base di ogni considerazione ci vuole la conoscenza del business del Cliente, nonché una visione chiara di tutte le sue fonti di reddito. Solo con una visione di insieme chiara il Consulente potrà operare al meglio, selezionando in base ai parametri a sua disposizione, la Giurisdizione giusta dove operare. Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype o presso una delle nostre sedi Ma andiamo nello specifico : che cosa è il Treaty Shopping ? Con questo termine si indica un’operazione messa in campo da un valido professionista che permette ad un Cliente di usufruire di un legittimo e legale vantaggio fiscale, anche quando le condizioni di partenza non lo prevedevano. Cercando di districarci nel complesso linguaggio fiscale, rendendo la lettura di questo articolo fruibile al maggior numero di lettori, ricorreremo ad un esempio: ipotizziamo di avere un Cliente che ha costituito una società estera in uno Stato ( Stato A ) che al momento non ha firmato nessun trattato di doppia imposizione ( o ne ha firmato uno non conveniente ) con lo Stato di residenza del Cliente ( Stato B ). Ipotizziamo anche che in questa società arrivino dei compensi da royalties o dividendi o altre fonti di reddito. L’esempio più classico di ” Treaty shopping ” si verifica quando una persona residente in un determinato Stato (Stato A) che prevede di ottenere dividendi, interessi o canoni di provenienza in un altro Stato (Stato B) costituisce un’entità in un terzo Stato (Stato C ) che riceverà i dividendi, gli interessi e i canoni in un modo più vantaggioso dal punto di vista fiscale rispetto a se tali redditi fossero pagati direttamente dallo Stato A alla persona residente nello Stato B. Il vantaggio fiscale deriva dal fatto che il trattato fiscale tra Stato A e Stato C prevede un’aliquota di ritenuta alla fonte più vantaggiosa nello Stato A su dividendi, interessi e royalties pagati da un soggetto residente nello Stato C, rispetto all’aliquota che si applicherebbe nello Stato A se il reddito fosse pagato direttamente alla persona fisica o giuridica residente nello Stato A, da un soggetto residente nello Stato B. Questo perché non vi è alcun trattato di doppia imposizione tra lo Stato A e lo Stato B o, se esiste, prevede aliquote di ritenuta alla fonte meno generose di quelle disponibili per i redditi provenienti dallo Stato C e pagati al residente dello Stato A, ai sensi del trattato tra A e C. Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype o presso una delle nostre sedi Il nuovo soggetto giuridico creato nello Stato C opererà come un intermediario tra lo Stato (B) di origine dei dividendi, interessi e royalties e il suo azionista di controllo, residente nello Stato A, perché paga i proventi ricevuti (nella stessa o in altra forma) a tale azionista di controllo. In considerazione della sua funzione di canalizzazione, il soggetto giuridico nello Stato C è denominata “una società di condutture” o “una conduttura”. Ovviamente le fiscalità dei diversi Paesi non stanno a guardare e ve ne sono alcuni ad esempio che hanno affrontato il problema. Gli Stati Uniti, ad esempio, generalmente includono nei loro trattati fiscali, le norme specifiche di altri paesi che limitano i benefici previsti dal trattato in determinate circostanze. Queste regole sono in genere chiamate disposizioni “limitazione delle prestazioni” o “LOB”. Altri paesi, come il Canada, fanno generalmente affidamento sulle disposizioni di acquisto anti-trattato di diritto interno, piuttosto che includere le regole all’interno del trattato stesso. Le disposizioni fiscali messe in atto per contrastare il fenomeno del ” Treaty Shopping” sono alcune delle più complesse norme fiscali internazionali esistenti. Ricorda sempre che la fiscalità internazionale è una materia complessa che deve essere affrontata con i professionisti esperti del settore, per non incorrere in reati tributari e fiscali, sia in Italia che all’estero. Affidati a Dike Consulting per la tua pianificazione fiscale o per difendere il tuo patrimonio ! Prenota qui la tua consulenza personalizzata su Skype o in una delle nostre sedi E ricorda, che acquistando il Libro “Estero Sicuro” oltre a scoprire tantissime cose sulla fiscalità internazionale, potrai usufruire dello sconto de 50% sulla consulenza personalizzata. Il libro lo trovi in vendita su Amazon Visita e metti ” mi piace” sulla nostra pagina Facebook Siamo anche su Instagram
Copia e incolla questo URL nel tuo sito WordPress per farne l'embed
Copia e incolla questo codice nel tuo sito per farne l'embed