Intestazione fiduciaria e titolarità delle quote di Srl

La titolarità delle partecipazioni al capitale delle società a responsabilità limitata è soggetta a pubblicità nel Registro delle imprese. Il principio si fonda, fra le altre, sulle seguenti norme: – art. 2463 (Costituzione), che dispone l’indicazione nell’atto costitutivo dei dati dei soci e della quota di partecipazione di ciascuno di essi; – art. 2470 (Efficacia e pubblicità), che dispone l’obbligo di deposito dell’atto di trasferimento delle quote nel Registro delle Imprese. Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype cliccando qui La pubblicità riguarda la titolarità formale della partecipazione, quale risulta in particolare: – dall’atto costitutivo; – dai successivi atti di trasferimento delle partecipazioni. L’intervento delle società fiduciarie nell’intestazione delle partecipazioni delle società a responsabilità limitata è regolato dalla normativa disciplinante l’attività delle società fiduciarie: queste ultime operano infatti secondo principi ben definiti, riconducibili alla struttura del mandato senza rappresentanza e sono soggette a controlli pubblici nonché agli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio, che ha determinato l’introduzione, nel codice civile, del principio di trasparenza della titolarità delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata. L’intestazione della partecipazione di s.r.l. alla società fiduciaria può avvenire: – tramite l’intervento diretto della fiduciaria (per mandato del fiduciante) alla costituzione della società – tramite un atto di intestazione dal proprio fiduciante; – tramite un atto di cessione dal terzo (o da altra fiduciaria) alla fiduciaria (che acquista per mandato del proprio fiduciante); – tramite un atto di trasferimento fra fiduciarie per conto dello stesso fiduciante. Tenuto conto di quanto sopra, sembra evidente che non possono essere oggetto di pubblicità nel registro delle imprese: – il rapporto di mandato senza rappresentanza, sottostante la partecipazione formalmente intestata alla fiduciaria; – il trasferimento di partecipazioni fra effettivi proprietari, sottostante al rapporto di mandato con la stessa o con diverse fiduciarie e che, quindi, in sede di reintestazione della partecipazione dalla fiduciaria al dichiarato fiduciante, la verifica sulla “continuità” degli intestatari debba riguardare l’intestazione formale della partecipazione e non il soggetto fiduciante. Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype cliccando qui Infatti il rapporto fiduciario, in quanto mandato senza rappresentanza, regola i rapporti interni fra fiduciaria e fiduciante, ma non rileva nei confronti dei terzi, in particolare della società e del Registro delle imprese, per i quali il soggetto a cui imputare diritti e obblighi societari deve essere solo il titolare formale. A maggior ragione questo avviene in caso di società fiduciaria ed intestazione delle partecipazioni di s.r.l. in quanto: – la società fiduciaria è intermediario professionale legittimato allo svolgimento delle proprie attività tipiche, è trasparente fiscalmente e assolve gli obblighi antiriciclaggio in forma diretta: non vi è quindi necessità di far emergere il titolare effettivo a tali fini; – l’esistenza del rapporto fiduciario e del relativo mandato è sempre presupposta nel caso di intervento della fiduciaria, ma solo nel caso di atto di intestazione dal fiduciante (risultante dal Registro delle imprese) alla fiduciaria si dà pubblicità all’atto formale che consente l’esercizio del rapporto di mandato, mentre nella maggior parte delle fattispecie di intervento della fiduciaria (sottoscrizione dell’atto costitutivo o della cessione dal terzo proprietario) il fiduciante originario non emerge: sarebbe quindi un controsenso dare pubblicità ai trasferimenti successivi senza che risulti l’originario fiduciante; – la società conosce solo il titolare formale, in quanto nel Registro delle imprese risulta solo quest’ultimo e quindi dall’elenco soci non è obbligatorio far emergere l’effettivo proprietario della partecipazione. Ricorda sempre che la fiscalità internazionale è una materia complessa che deve essere affrontata con i professionisti esperti del settore, per non incorrere in reati tributari e fiscali, sia in Italia che all’estero Affidati a Dike Consulting !   Prenota la tua consulenza personalizzata su Skype per l’apertura di una nuova società estera o per proteggere il tuo patrimonio. E ricorda, che acquistando il Libro “Estero Sicuro” oltre a scoprire tantissime cose sulla fiscalità internazionale, potrai usufruire dello sconto de 50% sulla consulenza personalizzata. Il libro lo trovi in vendita su Amazon Facebook: Dike Consulting Instagram: Dike Consulting