
Iscrizione all’AIRE ed assistenza sanitaria
Una delle domande che spesso mi vengono rivolte, soprattutto dai Clienti che iniziano a veder comparire i primi capelli bianchi, è quella di avere dei chiarimenti relativi all’assistenza sanitaria, in caso di trasferimento di residenza all’estero e conseguente iscrizione all’AIRE.
Per rispondere in maniera esaustiva, è utile fare una premessa per comprendere meglio cos’è l’AIRE e quali benefici o svantaggi comporta l’iscrizione a questo elenco.
Con il termine AIRE, si intende l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
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In questo elenco sono iscritti tutti i soggetti di nazionalità italiana, che hanno deciso di trasferirsi stabilmente all’estero, cancellando la loro residenza in Italia.
Chiariamo subito che l’iscrizione all’AIRE, per chi risiede stabilmente all’estero per oltre un anno non è facoltativa , ma obbligatoria per legge – Legge n. 470/88 : “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero“
L’iscrizione all’AIRE comporta notevoli vantaggi da un punto di vista fiscale, perché i redditi prodotti all’estero saranno tassati in base al Paese dove si traferirà la residenza, ma indubbiamente comporterà alcuni svantaggi, tra cui perdita dell’assistenza sanitaria in Italia. E questo è uno dei principali motivi di riflessione per tanti imprenditori e pensionati che vorrebbero trasferirsi all’estero.
Infatti per Legge, i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero, con iscrizione all’AIRE, perdono il diritto all’assistenza sanitaria italiana. La perdita dell’assistenza sanitaria avviene automaticamente nel momento in cui ci si iscrive all’AIRE. Il Comune Italiano presso cui si era registrati deve comunicare alla ASL di competenza la cancellazione della residenza italiana, con la conseguenza che il residente estero perde l’assistenza medica di base.
Questo perché si presume il soggetto espatriato usufruirà dell’assistenza sanitaria di base nel Paese ove andrà a stabilire la sua nuova residenza.
Questo comporta che oltre alla perdita del medico di base il cittadino italiano iscritto all’AIRE perde anche altri due aspetti fondamentali del nostro sistema sanitario. Mi riferisco ai seguenti:
- La possibilità di acquistare medicinali attraverso il Ticket;
- Il diritto all’assistenza sanitaria ospedaliera tramite il Servizio Sanitario Nazionale
Il motivo di queste disposizioni è facilmente intuibile. Infatti se ti sei trasferito all’estero, si presume che tu non debba acquistare medicinali in Italia. Allo stesso modo si presume che se hai bisogno di un ricovero ospedaliero tu non debba farlo in Italia, ma nel Paese della tua nuova residenza. Per questo motivo Ticket dei farmaci e assistenza sanitaria ospedaliera sono negate agli iscritti AIRE.
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Quindi il cittadino italiano iscritto all’AIRE, in Italia potrà solo rivolgersi ai servizi medici privati, fatta eccezione per:
- le prestazioni ospedaliere urgenti di pronto soccorso per malattia, infortunio e maternità
- le prestazioni per assistenza specialistica, limitate alle visite ed accertamenti diagnostici nei presidi ed ambulatori pubblici;
- l’assistenza sanitaria per un periodo massimo di 90 giorni annui (anche non continuativi), previa registrazione presso l’Azienda Sanitaria Locale di temporanea dimora.
A questa regola generale occorre evidenziare che esiste un distinguo tra: individui residenti in un Paese UE ed individui residenti fuori dal territorio della UE.
Inoltre per quanto riguarda i residenti esteri, in Paesi fuori la UE occorre anche verificare se in essere c’è un accordo bilaterale tra quel Paese e l’Italia.
Ma andiamo con ordine e prendiamo in considerazione il primo caso, ossia quello di un cittadino italiano residente estero iscritto all’AIRE, in un Paese appartenente all’Unione Europea.
Forse non ci hai mai fatto caso, ma sul retro della tua tessera sanitaria in alto, c’è scritto: Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Questo significa che all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, i residenti di un qualsiasi Paese dell’Unione, hanno diritto di accedere ai servizi sanitari in un qualsiasi altro Paese dell’Unione stessa. Questo vale anche per i Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Lichetenstein, Norvegia e Svizzera), ed alle stesse condizioni dei residenti, anche nel caso di gravidanza e parto.
Quindi se sei un cittadino italiano, iscritto all’AIRE e residente in uno dei Paesi dell’Unione sei libero di chiedere le prestazioni sanitarie in uno dei 27 Paesi della UE
Il secondo caso invece riguarda, quello di un cittadino italiano residente estero iscritto all’AIRE in un Paese extra UE, ma che abbia stipulato una convenzione per l’assistenza sanitaria ( da non confondere con la convenzione per la doppia imposizione) con l’Italia.
I Paesi in cui è attualmente in vigore una convenzione bilaterale con l’Italia per l’assistenza sanitaria sono: Argentina, Australia, Bosnia – Erzegovina, Brasile, Serbia, Montenegro, Principato di Monaco, Macedonia, San Marino, Capo Verde, Città del Vaticano, Tunisia
In questo secondo caso, il cittadino che risiede in uno di questi Paesi, in caso di rietro temporaneo in Italia, può iscriversi temporaneamente all’ASL. In questi casi è necessario specificare che:
- se hai necessità di cure mediche che durino più di 30 giorni, puoi richiedere la re-iscrizione temporanea all’ASL con un’autocertificazione;
- se invece i giorni sono meno di 30 hai diritto a tutte le prestazioni sanitarie eccetto il medico di fiducia;
- in caso d’emergenza per gravi malattie, puoi fare rientro in Italia ma ti dovrai cancellare dall’AIRE e riscrivendoti come residente in un Comune Italiano.
Il terzo caso invece prende in esame il cittadino italiano residente estero iscritto all’AIRE in un Paese extra UE che non ha una convenzione per l’assistenza sanitaria con l’Italia.
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In questo caso, si perde il diritto all’assistenza sanitaria italiana.
Se si ha intenzione di rientrare in Italia per ottenere delle prestazioni sanitarie urgenti occorre presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesti lo status di emigrato. In alternativa si potrà sottoscrivere un atto di notorio in cui si dichiari, che oltre allo status di emigrato, anche che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie, provvedendo all’iscrizione temporanea presso la ASL di riferimento, al rientro in Italia.
In questo caso valgono le regole generali (interventi di pronto soccorso e/o visite o esami diagnostici per max 90 giorni annui).
In particolare, se il periodo che trascorri in Italia è troppo breve per la reiscrizione nell’elenco del medico di fiducia, hai diritto all’assistenza medico-generica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a tuo carico. Oneri per i quali potrai richiedere il rimborso.
Riepilogando:
Provenienza da Paesi UE e con assicurazione sanitaria: accesso a tutte le prestazioni sanitarie necessarie;
Proveniente da Paesi extra UE convenzionati con l’Italia e con assicurazione sanitaria: accesso a tutte le prestazioni previste dalle convenzioni;
Proveniente da Paesi extra-UE in Italia per lavoro dipendente e con contributi italiani: accesso all’iscrizione temporanea al Servizio sanitario nazionale. Tessera sanitaria provvisoria, medico di base se il soggiorno supera i tre mesi;
Provenienza da Paesi extra-UE pensionato con pensione italiana: accesso alle prestazioni urgenti. Tessera sanitaria provvisoria per un massimo di 90 giorni l’anno, senza medico di base.
Il consiglio quindi è quello che se si intende trasferirsi in un Paese estero fuori dall’Unione Europea, di stipulare una polizza sanitaria internazionale, in modo da non trovarsi in difficoltà in caso di urgenze legate allo stato di salute. Del resto il grande risparmio sulla fiscalità che offrono tanti Stati, giustifica il costo della polizza sanitaria
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