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La Fondazione Maltese

Malta, da oltre cento anni conosce l’istituto della Fondazione, ma una modifica del codice civile e una dichiarazione di orientamento pubblicata nel 2007 ha chiarito il suo utilizzo nel settore dei servizi finanziari moderni. Le fondazioni maltesi nella loro forma attuale sono un veicolo molto nuovo che è probabile che occupi un posto importante nella pianificazione fiscale internazionale conforme e intelligente.

Ambito di applicazione

Cosi come sovente accade nelle principali Giurisdizioni, le Fondazioni Maltesi possono intraprendere qualsiasi attività legale che non sia di natura commerciale. Possono tuttavia essere dotati di proprietà commerciali come navi, azioni, proprietà intellettuale ed immobili se non svolgono alcun ruolo attivo nel loro funzionamento.

Fondazione Privata e Fondazione di scopo 

La disciplina maltese sulle Fondazioni fa una distinzione tra: Fondazione di Scopo e Fondazione Privata. La Fondazione di Scopo viene costituita per uno scopo ben preciso e normalmente non hanno beneficiari, perseguendo uno scopo meramente di natura filantropica. Possono diventare organizzazioni di beneficenza registrate e possono ricevere lo status di esenzione fiscale (le ONLUS).

Al contrario le Fondazioni Private non hanno bisogno di avere alcun elemento filantropico e sono istituite a beneficio di un beneficiario o di un gruppo di beneficiari. La Fondazione Privata Maltese ha una serie di vantaggi di natura fiscale che analizzeremo nel corso dell’articolo.

Tassazione

Il regime fiscale sulle Fondazioni Maltesi, varia a seconda che i beneficiari siano o meno cittadini o residenti maltesi. In questo articolo, se non diversamente indicato, si deve presumere che le norme fiscali si riferiscono a Fondazioni che non hanno beneficiari maltesi. Se uno qualsiasi dei beneficiari è residente a Malta o intende diventare residente in Malta, si applicano regole diverse.

Anche se si potrebbe, in linea di massima, ottenere gli stessi benefici essendo residente maltese ma a condizione che i beneficiari della Fondazione, residenti a Malta, non siano cittadini maltesi  e che mantengano la loro partecipazione nella Fondazione attraverso la costituzione di un altro veicolo giuridico straniero. Questo è un caso particolare che eventualmente possiamo affrontare in seguito.

Quindi a proposito di fisco maltese, le Fondazioni Private possono scegliere di essere tassate come società o come trust.

Vediamo quali sono le principali differenze:

Fondazione tassate come società (5% o 10%)
Le società maltesi pagano un tasso effettivo del 5% di tasse (nel caso di reddito da negoziazione) o del 10% di tasse (nel caso di reddito passivo) che viene raggiunto con il pagamento del 35% dell’imposta e successivamente con il rimborso agli azionisti di 6/7 settimi di imposta pagati (per reddito da negoziazione) o 5 / 7 delle imposte pagate ( in caso di proventi da reddito passivo).

Per maggiori dettagli sul meccanismo della tassazione delle società si prega di consultare il nostro articolo sulla fiscalità maltese. Le Fondazioni Private sono tassate di default allo stesso modo, con la Fondazione che paga il 35% di tasse e il rimborso delle tasse viene pagato ai beneficiari.

Tassato come Trust (0%)
I Trust a Malta possono scegliere di essere tassati come società o essere tassati sui loro beneficiari e supponendo che questi beneficiari non siano residenti maltesi, allora il reddito del trust non rientra nel campo di applicazione dell’imposta sul reddito maltese.

Questo non vuol dire che costituire un Trust a Malta equivale a non pagare imposte. Più semplicemente significa che a Malta il Trust non sconta imposte, ma che i redditi vengono imputati ai beneficiari nelle Giurisdizioni dove risiedono.

Le Fondazioni Private possono anche fare la stessa elezione e essere tassate in conformità con le regole dei Trust, il che significa che sono trasparenti a fini fiscali e non vi è alcuna perdita fiscale a Malta. In questo caso gli eventuali utili realizzati dalla Fondazione saranno imputati direttamente sui beneficiari e questo reddito non sarà soggetto a tassazione a Malta, mentre sarà reddito imponibile nella Giurisdizione dove risiedono i beneficiari. L’opzione della scelta di trattamento fiscale deve essere fatta inizialmente ed è irrevocabile.

Fondazioni di scopo
Le fondazioni di scopo possono essere esentate dall’imposta soggetta all’approvazione delle autorità fiscali locali poiché le attività di beneficenza sono esenti dall’imposta sul reddito. Tuttavia, se l’esenzione dalla tassa non può essere garantita su questa base, la fondazione sarà tassata al 35%.

Formazione e amministrazione

Personalità giuridica separata
Le Fondazioni maltesi sono entità incorporate e hanno un’identità legale separata rispetto a quella del loro fondatore, beneficiari, amministratori, consigli e protettori. Ciò significa che possono possedere proprietà a proprio nome, aprire conti bancari, citare in giudizio e essere citati in giudizio e non sono interessati dalla morte o dall’insolvenza di parti coinvolte.

Riservatezza e privacy
Il sistema legale maltese offre alle fondazioni un grado molto più elevato di privacy rispetto a quello di altre strutture come le società. Ad esempio è possibile mantenere la riservatezza dei beneficiari .Inoltre, il sistema legale si è impegnato a non violare la riservatezza dei beneficiari di una Fondazione anche nel caso di procedimenti giudiziari e di conseguenza tutte le procedure di questo tipo sono tenute a porte chiuse e condotte in modo tale da preservare la riservatezza dei beneficiari. L’identità del fondatore può essere nascosta registrando uno Special Purpose Vehicle (SPV) a questo scopo o utilizzando un fornitore di servizi per fungere da Fondatore. Sebbene l’alto grado di riservatezza sia generalmente ben accetto, si deve notare che, nonostante quanto sopra, per operare in modo efficace (ad esempio per ricevere risorse, incluse azioni o aprire un conto bancario), questo livello di riservatezza potrebbe dover essere revocato in una certa misura al fine di rivelare l’identità dei beneficiari alle banche e ad altre istituzioni in quanto le norme antiriciclaggio (AML) e Know Your Client (KYC) impongono a tali istituti di identificare i beneficiari sotto una Fondazione. Le Fondazioni di scopo, senza beneficiari, costituiscono un’eccezione a questa regola.

Capitale
Il capitale iniziale deve essere di almeno 1.200 EUR. Questo capitale può essere versato  in contanti (nel qual caso è richiesta una ricevuta di deposito bancaria come prova)

L’Atto di Fondazione è documento pubblico e deve contenere:

1) il nome della Fondazione (la parola Fondazione deve essere compresa nel nome);

 2) indirizzo della fondazione a Malta;

3) lo scopo o gli oggetti della Fondazioni;

4) prova del pagamento della dotazione iniziale;

5) i dettagli degli amministratori o se nessuno è stato ancora nominato, i dettagli di come saranno nominati;

6) dettagli della rappresentanza legale;

7) il termine per il quale è stabilita la Fondazione;

8) se gli amministratori non sono maltesi, i dettagli del rappresentante locale;

9) nel caso di Fondazioni Private solo la licenza della persona che costituisce la fondazione. E’ bene notare che i beneficiari di una Fondazione Privata non è necessario che siano indicati nell’atto pubblico di costituzione della Fondazione, ma se non lo sono allora l’atto deve includere una dichiarazione, a firma del Fondatore, da dove si evinca che è stato costituito un beneficio a favore di “beneficiari nominati”. Questo documento deve essere tenuto dagli Amministratori della Fondazione. Questa è una disposizione progettata per garantire una maggiore riservatezza.

Ruolo del Fondatore
Il Fondatore di una Fondazione Maltese ha un ruolo simile al disponente di un Trust, ma con delle differenze. Entrambi, per esempio, contribuiscono all’apporto iniziale ( denaro, o beni immobili ) per la costituzione del veicolo giuridico.

Mentre il disponente di un Trust non può avere alcun coinvolgimento nell’operatività del Trust stesso,  il Fondatore di una Fondazione può mantenere il controllo che desidera e può farlo direttamente o nel ruolo di amministratore, membro del consiglio di vigilanza e / o beneficiario. L’unico divieto sul ruolo del Fondatore è che, se anche loro sono gli unici beneficiari, non possono essere gli unici amministratori.

Il Fondatore può essere qualsiasi persona fisica o giuridica o un trust. Poiché l’atto di fondazione è firmato dal fondatore, potrebbe essere opportuno istituire uno Special Purpose Vehicle (SPV) per conferire la dotazione o utilizzare un fornitore di servizi poiché ciò garantirà un livello più elevato di riservatezza. I fondatori hanno generalmente il diritto di vedere i conti della fondazione, ma questo è specificato nell’atto di fondazione.

Gli Amministratori
Gli amministratori sono simili agli amministratori di una società e si occupano della gestione della fondazione a beneficio dei beneficiari (o dello scopo) in conformità con i termini dell’atto di fondazione. Sono nominati direttamente nel rogito o possono essere indicati i metodi per la loro nomina. La loro sostituzione, il diritto alla remunerazione, i poteri, il livello degli obblighi di comunicazione, il licenziamento e gli obblighi di consultare il Protettore sono stabiliti nell’Atto di Fondazione. Gli amministratori possono trovarsi a Malta o fuori, ma se sono tutti fuori, è necessario nominare un rappresentante maltese locale che deve possedere una licenza di Fondazione. Gli amministratori possono essere qualsiasi persona fisica o giuridica. L’unica restrizione si applica nel caso di fondazione di scopo in cui l’amministratore, se una società, deve avere almeno tre Amministratori che sono persone fisiche. Gli amministratori hanno tutti diritti per operare sui conti bancari. Possono anche delegare la loro autorità a un Consiglio di Vigilanza.

Protettore 
Il Protettore può essere qualsiasi persona fisica o giuridica e può essere la stessa persona o entità del Fondatore, così come può essere Protettore il Benficiario stesso.

Il Protettore ha (se previsto nell’Atto di Fondazione)  il diritto di essere consultato prima che determinate azioni vengano prese e possano avere diritto di veto. La legge consente un’ampia discrezionalità in generale su tutti i ruoli in una Fondazione e in particolare sul ruolo del Protettore. I Protettori svolgono il ruolo di garanti per il Clienti poco abituati a misurarsi con gli strumenti di protezione del patrimonio e in particolare il Trust o la Fondazione, proprio perché perdendo formalmente e sostanzialmente la proprietà dei loro beni hanno sempre una certa riluttanza ( meglio chiamarla mancanza di fiducia ) ad accettare la nuova condizione. Ponendosi loro stessi nel ruolo di Protettore avranno la certezza che gli Amministratori non potranno MAI assumere iniziative che vadano in contrasto con le finalità della Fondazione e con la volontà del Fondatore.

Beneficiari
I beneficiari di una Fondazione maltese sono simili ai beneficiari  di un trust in quanto hanno il diritto di beneficiare del patrimonio della Fondazione, nei limiti previsti nell’Atto di Fondazione.

Le Fondazioni di scopo non hanno bisogno di beneficiari ma le Fondazioni private devono avere almeno una che può essere una persona fisica o giuridica, un Trust o un’altra Fondazione. A Malta, i beneficiari hanno il diritto d essere informati sull’andamento amministrativo della Fondazione, a meno che ciò non sia specificamente escluso nell’Atto di Fondazione.

Il Consiglio di Vigilanza

Il Consiglio di Vigilanza non è obbligatori per le Fondazioni private,  e noi di Dike Consulting, lo sconsigliamo ai nostri lettori, in quanto duplica le funzioni del Protettore con un aggravio di spese per la Fondazione stessa.  Il Consiglio di Vigilanza, se nominato, può comprendere il Fondatore, il o i Protettori, i Beneficiari e altre persone fisiche o giuridiche in qualsiasi combinazione. Riceve l’autorità dagli Amministratori per assistere nelle loro funzioni, per consigliarli e funge da Organo di controllo.

Bilancio Annuale
La Fondazioni Maltese deve predisporre e presentare alle Autorità fiscali maltesi, ogni anno un bilancio certificato da un Professionista abilitato.

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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