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Protezione del patrimonio e nuovo art. 2929 bis c.c.

Purtroppo l’italiano medio ancora non ha la cultura della protezione del proprio patrimonio o dei propri asset. Sono sempre frequenti i casi in cui si ci rivolge al professionista quando i tempi per prendere le contromisure sono in scadenza o addirittura scaduti.

Spesso in questi casi, i Clienti si ritrovano con patrimoni mobiliari ed immobiliari, a loro intestati o a loro riconducibili, senza che gli stessi siano mai stati oggetto di alcuna strategia di protezione

Si parte quindi alla ricerca di soluzioni, spesso empiriche, volte alla salvaguardia in extremis dei beni. Soluzioni che spesso, come di seguito analizzeremo, si rivelano senza efficacia, anzi creano ulteriore danno.

Infatti, con il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, che ha ad oggetto l’introduzione di misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, nel codice civile è stato inserito l‘art. 2929 bis, rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, il quale, nei fatti, introduce nel nostro ordinamento una sorta di “revocatoria di legge” e può essere applicato alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto.

Il contenuto normativo dell’art. 2929 bis c.c.

Il nuovo articolo prevede che i beni immobili e i beni mobili registrati possono essere oggetto di esecuzione forzata anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità o se oggetto di alienazione a titolo gratuito, sempre che il vincolo o l’alienazione siano successivi all’insorgere del credito e purché il pignoramento venga effettuato entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell’alienazione.

In caso di alienazione a titolo gratuito, l’espropriazione potrà essere effettuata anche direttamente nei confronti del terzo acquirente.

In sostanza, con il nuovo strumento il creditore non dovrà più attendere l’emanazione di una sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto compiuto in suo danno dal debitore, la cui mala fede diviene presunta.

Atti di disposizione oggetto della previsione

Il vincolo di indisponibilità cui si riferisce l’art. 2929 bis c.c. può essere apposto attraverso, ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale, la costituzione del trust, la costituzione di un patrimonio societario separato.

La nuova disposizione fa poi riferimento all’alienazione a titolo gratuito, ovverosia a quella avvenuta attraverso atti di donazione.

Applicabilità della nuova previsione

La previsione introdotta dal D.L. n. 83/2015 si applica, oltre che ai creditori che promuovano l’esecuzione forzata, anche ai creditori anteriori che intervengano nell’esecuzione forzata promossa da altri entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell’alienazione.

I rapporti con l’azione revocatoria

Prima dell’introduzione dell’art. 2929 bis nel codice civile, l’unico strumento che tutelava i creditori lesi da atti posti in essere dai debitori al fine di sottrarre beni in loro possesso dall’esecuzione forzata e inficiare, quindi, gli elementi di garanzia patrimoniale era l’azione revocatoria.

In sostanza, con l’azione revocatoria il creditore poteva solo agire in giudizio per far valere i propri diritti e ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere in suo danno.

Ciò in presenza di un pregiudizio arrecato da un atto dispositivo del debitore alle ragioni del creditore, della consapevolezza da parte del debitore di ledere gli interessi del creditore e, in caso di pregiudizio posto in essere attraverso un atto a titolo oneroso, della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo.

Oggi invece, pur permanendo in capo al creditore la possibilità di ricorrere all’azione revocatoria, essa non è più indispensabile nel primo anno dalla trascrizione del vincolo o dell’alienazione e l’emanazione di una sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto dispositivo non costituisce più l’unico strumento per consentire la tutela delle ragioni creditorie.

Solo decorso tale termine, il vecchio strumento rimarrà l’unico del quale i creditori potranno avvalersi.

Le conseguenze pratiche del nuovo art. 2929 bis c.c.

Le conseguenze pratiche che il nuovo art. 2929 bis del codice civile porta con sé sono di certo degne di particolare nota.

Al di là dell’evidente incremento di tutela che comporta in favore delle garanzie patrimoniali dei creditori, la nuova disposizione incide negativamente sul diritto di difesa del debitore, il quale potrà tutelarsi dall’espropriazione solo attraverso l’opposizione all’esecuzione.

Ciò determina, a differenza di quanto avviene in caso di esperimento dell’azione revocatoria, che le spese processuali per l’accertamento della buona fede del debitore dovranno essere anticipate da quest’ultimo e, soprattutto, il rischio che l’immobile eventualmente oggetto di disposizione venga venduto all’asta o debba essere abbandonato dal debitore già nelle more del giudizio di opposizione.

Ricordando il motto di una vecchia pubblicità ” prevenire è meglio che curare”, consiglio al lettore di dedicare più tempo e qualche risorsa in più, alla tutela del proprio patrimonio e dei propri asset, rivolgendosi ad un Professionista veramente esperto nel settore.

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Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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