Sai cosa è il Transfer Pricing ? No ? Male !
In un mondo sempre più globalizzato, dove le dinamiche di produzione e di commercializzazione spesso sono divise all’interno dello stesso gruppo societario, si stima che attualmente circa il 60% del commercio si svolga all’interno di società multinazionali attraverso transazioni continue tra imprese madre e le loro imprese sussidiarie dislocate in Paesi diversi, per le più svariate ragioni. Questa particolarità del commercio internazionale impone una nuova serie di attenzioni anche sul piano fiscale, soprattutto per quanto riguarda la corretta valutazione dei prezzi applicati ai trasferimenti infragruppo di beni e servizi (c.d. transfer pricing). L’attenzione della Pubblica Amministrazione al transfer pricing nasce dall’uso frequente dei prezzi di trasferimento come strumento di elusione fiscale. Ciò significa che i prezzi vengono appositamente manipolati per spostare i ricavi dall’impresa sussidiaria all’azienda madre la quale, essendo situata in un paese a fiscalità agevolata, potrà trarre vantaggio da una tassazione più favorevole sugli utili. Nell’ottica di arginare questo fenomeno, la Pubblica Amministrazione richiede alle imprese la creazione di due documenti, il” Masterfile” ed il” Country File”, per la dichiarazione di conformità dei prezzi di trasferimento infragruppo. Ci si vuole dunque conformare alle direttive OCSE in materia di transfer pricing, avendo come obiettivo la tutela della buona fede delle imprese che elaborano prezzi infragruppo adeguati nel caso di accertamenti fiscali sulle loro transazioni. Qui purtroppo non possiamo esimerci da una piccola nota polemica. Nel tempo di Googlandia dove tutti conseguono la laurea alla Facoltà della Vita e Master in Economia aziendale all’Università del Click, purtroppo molti “pseudo consulenti del web”, con curriculum di tutto rispetto ( ex commercianti, barbieri, fabbri, pizzaioli, ecc… ) illudono l’utente con i loro strampalati messaggi del tipo : ” delocalizza l’azienda all’estero, poi l’azienda madre fattura alla azienda /figlia in Italia a prezzi alti, così il margine resta tutto nella giurisdizione dove la fiscalità è più bassa”. Et voilà, il gioco è fatto ! L’accertamento di AdE è servito ! Ah beata ignoranza !! Torniamo alle cose serie, e vediamo quali sono i passi per poter completare un’analisi di transfer pricing e dunque preparare i documenti richiesti. Il fulcro della valutazione del prezzo di trasferimento è il concetto di “valore normale” di un bene o servizio, ossia “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione” (art. 9 TUIR). Si tratta dunque di individuare il valore normale dei beni commercializzati dall’impresa e verificare che il prezzo del loro trasferimento infragruppo sia conforme al valore normale rilevato sul mercato. Il primo passo è l’analisi del settore di riferimento. Si tratta di studiare le caratteristiche dell’ambiente economico in cui opera l’impresa, ponendo attenzione sul settore nel suo complesso e sui competitors, al fine di riconoscere le condizioni economiche in cui avvengono le transazioni. Oltre a questo, è necessario procedere con l’analisi delle strategie aziendali e con una mappatura per individuare tutte le operazioni infragruppo verificatesi nell’esercizio. In particolare, è importante accorpare in macro-tipologie tutti i flussi di gestione intercorsi tra le società del gruppo e riassumere le regole di pricing applicate. Fare una prima ricognizione della documentazione di supporto (es. contratti, analisi) è di grande aiuto. Dal momento che i prezzi di trasferimento incidono sulle imprese consociate che sono attivamente coinvolte nella transazione, è consigliabile effettuare una prima analisi dei bilanci delle società del gruppo coinvolte al fine di constatare se e come il transfer pricing possa aver influito sugli utili/perdite dell’impresa. Una prima analisi dei prezzi di trasferimento può quindi rivelare la necessità di un intervento strutturale che avrà, ovviamente, una priorità più alta rispetto all’impostazione dei prezzi di trasferimento. Si procede poi con l’analisi di comparabilità. Si tratta di descrivere le caratteristiche fisico-tecniche del prodotto, le sue modalità di vendita e il marchio. Il prezzo del bene riflette ovviamente le funzioni svolte dall’impresa, quali produzione, R&S, marketing, distribuzione e assistenza post-vendita, oltre che i rischi sopportati dall’impresa stessa. Dovranno anche essere analizzate le condizioni contrattuali vigenti tra imprese parte del gruppo multinazionale, le condizioni economiche dei beni scambiati e le strategie commerciali impostate per la vendita del prodotto. Successivamente, si procede con la scelta definitiva delle transazioni infragruppo da sottoporre ad analisi. Sarà di grande importanza tutta la documentazione disponibile a sostegno dei prezzi praticati (es. contratti scritti, analisi di mercato, documenti relativi a transazioni avute dalle società del gruppo con soggetti terzi, etc.), considerando eventualmente anche la presenza di verifiche passate e la loro incidenza sulla fissazione dei prezzi di trasferimento. Una volta compiuta l’analisi economica, è necessario confrontare i prezzi di mercato delle transazioni con i prezzi invece applicati nelle transazioni infragruppo. Per la determinazione del valore normale si può fare riferimento, come suggerito dal rapporto OCSE, a metodi basati sulla transazione (confronto del prezzo, prezzo di rivendita, costo maggiorato) o a metodi basati sugli utili (ripartizione dei profitti globali, comparazione dei profitti netti). Qualora emergano criticità si potrà procedere con la formalizzazione delle parti qualitative della documentazione. Nel caso in cui i discostamenti tra prezzi di mercato e prezzi infragruppo siano sensibili e difficilmente giustificabili sarà opportuno decidere se predisporre ugualmente la documentazione fiscale oppure se rettificare i prezzi e predisporre la documentazione fiscale nell’esercizio successivo. Se non emergono criticità nel confronto dei prezzi, l’impresa dovrà ultimare la predisposizione della documentazione relativa al transfer pricing (Masterfile e/o Documentazione Nazionale) necessaria per avere la cosiddetta penalty protection, apponendo firma del legale rappresentante e inviando la documentazione in formato elettronico all’Agenzia delle Entrate. Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime. 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