Stabile organizzazione e rappresentanza diretta
Il Sole 24 Ore del 4 Gennaio 2018, ha pubblicato un interessante articolo, a firma di Enrico Holzmiller, che riporta ad una sentenza della CRT della Lombardia – 4871/2017 depositata il 23 novembre 2017 , Presidente D’Agostino, relatore Colavolpe – in tema di stabile organizzazione. In sostanza per i i giudici tributari, ai fini della presunzione dell’esistenza in Italia di una stabile organizzazione personale non basta che la casa madre imponga all’agente direttive stringenti sulla propria capacità operativa. Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype La sentenza ha il pregio di affrontare, molte tra le “classiche” presunzioni richiamate dall’amministrazione finanziaria in questo tipo di accertamenti fiscali, facendo emergere ancora una volta il ruolo determinante che assume il rapporto contrattuale tra le parti. La vicenda trae origine dal rapporto tra una società di diritto inglese ed una srl italiana, contrattualmente formalizzato, avente ad oggetto la fornitura – in Italia – di servizi di gestione e di vendita di software prodotti dalla referente straniera. Dalla lettura della sentenza, le due società risulterebbero non avere alcun collegamento partecipativo. L’agenzia delle Entrate, sulla base di una serie di presunzioni qualificate, ha identificato nella Srl italiana l’esistenza di una stabile organizzazione straniera. Si tratterebbe, in particolare, di una «stabile organizzazione personale», identificando la persona in predicato in uno specifico dipendente della stessa srl italiana. In particolare, i rilievi mossi dalle Entrate possono essere così riassunti: – da dichiarazioni di soggetti terzi, risulterebbe che il dipendente della Srl italiana si sia “venduto”, nell’ambito dei rapporti commerciali, come sales manager Italy e distribution manager della società inglese; il contratto in essere tra la società inglese e quella italiana conterrebbe clausole e previsioni fortemente limitanti della libertà operativa di quest’ultima, nonché un obbligo di reporting mensile sull’andamento delle prestazioni rese dalla srl nei confronti della società straniera; il riferimento alla giurisdizione inglese, quale legge applicabile in caso di divergenze tra le parti, sarebbe un’ulteriore prova dell’esistenza di una direzione vincolante da parte della società inglese su quella italiana. Preso atto di tali presunzioni e delle controdeduzioni della società di diritto inglese, la Ctr Lombardia inizia la sua analisi esaminando le disposizioni contenute nell’articolo 162 Tuir, comma 7, in tema di stabile organizzazione personale. I giudici richiamano quindi alcune sentenze della Cassazione (in particolare, la n. 8488/2010) secondo cui l’ipotesi di stabile organizzazione personale ricorre solo laddove all’agente siano stati conferiti formalmente poteri di rappresentanza diretta (come la possibilità di spendere il nome del preponente, al momento della conclusione del contratto) oppure laddove lo stesso agente abbia un ruolo essenziale nelle trattative prodromi che alla conclusione del contratto. Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype La Ctr, applicando tale assunto al caso di specie, osserva come il contratto in essere tra le parti non preveda formalmente alcuna rappresentanza diretta, ed anzi sussisterebbe un espresso divieto, a carico della srl italiana, di concludere contratti in nome e per conto della referente inglese. Il fatto quindi che il dipendente della srl, nell’ambito dei rapporti commerciali, facesse diretto riferimento alla società straniera, non è stato ritenuto elemento degno di nota. Circa le asserite forti limitazioni contrattuali a carico della società-agente italiana, la Ctr, richiamando ancora i requisiti formali del contratto, rileva che c’è una previsione specifica secondo cui la srl può agire in piena discrezione per quanto riguarda modalità e mezzi con i quali eseguire i servizi. In merito all’obbligo di reporting, la Ctr ha convenuto con la tesi della contribuente, secondo cui l’obbligo in questione risulterebbe del tutto usuale nei rapporti di questo tipo, trattandosi di un normale adempimento da parte di un prestatore di servizi che ritrae, dalla corretta esecuzione di questi ultimi, i compensi per la propria attività. Neppure il riferimento contrattuale alla legislazione inglese, quale normativa applicabile tra le parti ha trovato consenso nella Ctr: tale genere di previsioni – è stato fatto osservare – vengono normalmente imposte dal contraente più forte (nel caso specifico, la società inglese), senza che da ciò possa derivarsi l’esistenza di una “stabile” in capo al soggetto (italiano) più debole. Ricorda sempre che la fiscalità internazionale è una materia complessa che deve essere affrontata con i professionisti esperti del settore, per non incorrere in reati tributari e fiscali, sia in Italia che all’estero Affidati a Dike Consulting ! 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