Utili da Società residenti in Stati a fiscalità privilegiata. Esenzione al 50%
L’art. 1, commi 1007, 1008 e 1009, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 S.O. (“Legge di bilancio 2018”) ha apportato alcune rilevanti modifiche al regime di tassazione dei dividendi provenienti da società residenti in Stati a fiscalità privilegiata ( c.d. Black List ) In sostituzione della vecchia normativa che prevedeva la tassazione integrale, le nuove disposizioni prevedono un esenzione al 50% degli utili percepiti a condizione che sia dimostrato l’effettivo svolgimento, da parte della società non residente, di un’attività industriale e commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype A tal fine l’insediamento genuino può essere provato tramite presentazione all’Agenzia delle Entrate di un interpello preventivo oppure conservando l’opportuna documentazione da esibire in caso di verifica segnalando in questo caso nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi che non si è presentato l’interpello. Al soggetto residente percettore degli utili è riconosciuto un credito d’imposta per le imposte assolte dalla partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili percepiti e nel limite dell’imposta italiana relativa a tali utili. Un’ulteriore disposizione introdotta dalla Legge di bilancio 2018 consente di superare gli effetti penalizzanti dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 35/E del 4 agosto 2016. Tale interpretazione prevedeva l’integrale tassazione degli utili se la controllata estera si qualificava come residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato al momento della percezione degli utili, indipendentemente dal periodo di formazione. Con le nuove disposizioni viene stabilito che non si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato: Gli utili percepiti successivamente al periodo in corso il 31 dicembre 2014, ma formatisi in periodi nei quali la società estera non era considerata Black list ai sensi del DM 21 novembre 2001. Gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso il 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato, ma percepiti in periodi d’imposta in cui la società estera si qualifica come tale ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR. Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype Riteniamo utile ricordare l’esclusione dall’elenco dei paesi a fiscalità privilegiata (ossia con un livello nominale di tassazione inferiore del 50% a quello applicato in Italia) dei Paesi aderenti all’Unione Europea ovvero di quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni ribadendo a riguardo l’importante valenza dell’utilizzo proprio di tali giurisdizioni nell’attività di pianificazione societaria internazionale. Ricorda sempre che la fiscalità internazionale è una materia complessa che deve essere affrontata con i professionisti esperti del settore, per non incorrere in reati tributari e fiscali, sia in Italia che all’estero Affidati a Dike Consulting ! Prenota la tua consulenza personalizzata su Skype per l’apertura di una nuova società estera o per proteggere il tuo patrimonio. E ricorda, che acquistando il Libro “Estero Sicuro” oltre a scoprire tantissime cose sulla fiscalità internazionale, potrai usufruire dello sconto de 50% sulla consulenza personalizzata. Il libro lo trovi in vendita su Amazon Facebook: Dike Consulting Instagram: Dike Consulting
Copia e incolla questo URL nel tuo sito WordPress per farne l'embed
Copia e incolla questo codice nel tuo sito per farne l'embed