GEIE – Aspetti fiscali
Dopo aver tracciato le coordinate fondamentali della disciplina civilistica, come risultante dal combinato disposto delle norme di cui al regolamento (Cee) n. 2137/85 e al Dlgs 240/1991, è ora possibile passare alla sintetica descrizione degli aspetti fiscali relativi al Geie con riguardo tanto alle imposte dirette quanto a quelle indirette.
In materia di fiscalità diretta, la norma da cui prendere le mosse è quella dettata dall’articolo 40 del regolamento, a mente del quale “il risultato delle attività del gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri”.
Se ne deduce che la disciplina fiscale del GEIE è ispirata al principio di trasparenza, in virtù del quale il risultato dell’attività, sotto il profilo tributario, non rileva quale reddito del GEIE, bensì quale reddito dei singoli partecipanti, venendo di conseguenza tassato in campo agli stessi.
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L’articolo 21 del Regolamento conferma quanto appena detto, stabilendo che “i profitti risultanti dalle attività del gruppo sono considerati come profitti dei membri e ripartiti tra questi ultimi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali. I membri del gruppo contribuiscono al saldo dell’eccedenza delle uscite rispetto alle entrate nella proporzione prevista nel contratto di gruppo o, in mancanza di questo, in parti uguali”.
L’articolo 11 Dlgs 240/1991, ponendosi nel solco tracciato dalla normativa europea, ribadisce che il Geie non è autonomo soggetto d’imposta. Il comma 1 della disposizione de qua, infatti, espressamente prevede che il Geie non è soggetto all’Irpef, all’Ires e all’Irap.
Pertanto, il meccanismo della tassazione per trasparenza si applica non solo in materia di Irpef e Ires, ma anche con riguardo all’Irap.
Ne deriva, quindi, che il reddito (o la perdita) prodotto dal Geie (e determinato in base alle specifiche disposizioni relative ai singoli tributi) deve essere imputato a ciascun membro del gruppo “indipendentemente dall’effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali”.
Il reddito imputato ai membri può essere, a seconda del tipo di attività esercitata dal Geie, reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo.
Si è già avuto modo di ricordare che, ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 240/1991, “il GEIE deve tenere i libri e le altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta”.
Il comma 3 dell’articolo 11 stabilisce, inoltre, che il Geie è obbligato a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo, ai sensi del titolo III del Dpr 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). Di conseguenza, il Geie, in quanto sostituto d’imposta, è tenuto anche a presentare il modello 770.
Il comma 5 dell’articolo 11 prevede che “le ritenute subite dal Geie sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall’imposta personale dovuta da ciascun membro”.
Dalla lettura del comma 2 dell’articolo 11 si evince che, sebbene non sia autonomo soggetto d’imposta, il Geie è comunque soggetto passivo ai fini dell’accertamento.
La disposizione in commento, infatti, stabilisce che, al solo scopo di determinare il reddito imponibile spettante a ciascun membro, “il Geie residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap”.
Si ricordi che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 11, sono soggetti a tassazione (Irpef o Ires) i membri residenti di un Geie non residente (privo di stabile organizzazione in Italia), per la parte di reddito loro imputata e in relazione alla natura del reddito stesso.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, il comma 2, lettera c), dell’articolo 3 del Dlgs 446/1997, espressamente stabilisce che il Geie non è soggetto passivo d’imposta. Come detto, infatti, l’imposta è dovuta dai singoli partecipanti.
Tuttavia, il Geie è comunque tenuto alla determinazione della base imponibile al fine di consentirne l’attribuzione ai soci. A tal proposito, l’articolo 13 del Dlgs 446/1997 prevede che il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 5 (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali) ed è imputato a ciascun membro:
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- nella proporzione prevista dal contratto di gruppo
- o, in mancanza, in parti uguali.
La medesima disposizione chiarisce che “il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell’articolo 4, comma 2”.
Il comma 2 dell’articolo 13, inoltre, stabilisce che “nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20” in materia di dichiarazione dei soggetti passivi e di obblighi contabili.
Infine, ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell’imposta dovuta sul valore prodotto (articolo 13, comma 3, Dlgs 446/1997).
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