Fiscalità internazionale

Iscrizione AIRE – Cosa cambia nel 2024

In questo blog ci siamo già occupati diverse volte di iscrizione all’AIRE ( Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e lo abbiamo fatto con gli articoli L’iscrizione all’AIRE non esclude la residenza fiscale italiana fornendo un commento alla sentenza della Cassazione 13114/2018 e con l’articolo Iscrizione all’AIRE ed assistenza sanitaria in risposta ai tanti interrogativi che i Clienti mi chiedono nel corso delle consulenze.

Con il 2024 nuovi criteri definiscono la residenza degli individui in Italia ai fini fiscali. L’articolo 1 del Decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, introduce importanti novità in merito ai parametri di qualificazione della persona residente nel nostro Paese.

 

Il Decreto n. 209/2023 in “attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”, sostituisce il testo dell’articolo 2, comma 2, del Tuir stabilendo che:

“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”. 

Le nuove regole per la determinazione della residenza

Analogamente a quanto finora previsto, il criterio primario viene individuato con la “residenza” ai sensi della normativa civilistica: la “dimora abituale”, come stabilita all’articolo 43 del c.c.. 

In secondo piano, assume rilevanza la definizione di “domicilio”.

Il concetto di “domicilio” non assume le connotazione espresse dal Codice Civile, quindi come il luogo “in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”, bensì il centro della sfera personale e familiare dell’individuo. Viene quindi preferito l’elemento “affettivo” alla valutazione di tipo patrimoniale ed economico che faceva propendere la residenza verso il luogo della sede di lavoro.

Infine, l’elenco gerarchico dei criteri definitori di residenza è concluso dal requisito della presenza fisica nel territorio dello Stato.

La verifica combinata dei citati criteri dovrà essere, in continuità con quanto già in vigore, alternativa: basterà la soddisfazione, per la maggior parte del periodo d’imposta, anche solo di uno dei criteri per vincolare l’individuo allo Stato italiano e, quindi, ivi assoggettare a tassazione tutti i suoi redditi ovunque prodotti (principio della wordwide taxation).

Al calcolo del periodo di permanenza nello Stato italiano, valgono anche le frazioni di giorno, oltre ovviamente dei periodi non consecutivi.

Quindi l’aspetto di maggior importanza, è che con il Decreto n. 209/2023, il legislatore ha legiferato su quella che era la via tracciata dalla Cassazione, appoggiando le tesi di Agenzia delle Entrate, e cioà che l’iscrizione all’AIRE non è presunzione assoluta di residenza estera.

Con questo Decreto l’iscrizione all’AIRE, diventa un dato formale e sta al contribuente doverne sostemere la veridicità.

Relazioni personali e familiari

Questa nuova riformulazione della normativa, richiederà sicuramente degli approfondimenti, in particolare, sulle discriminanti per l’individuazione delle relazioni personali e familiari rilevanti per riconoscere il residente in Italia ai fini fiscali.

Quali saranno i parametri applicabili ?

Si dovranno considerare solo i parenti in linea retta e il coniuge, oppure, come sembra, il perimetro di parentela si allargherà entro un certo grado? Poi, per le relazioni familiari, queste seguiranno un rigido ordine di rilevanza (secondo il grado, appunto) o sarà ammesso dimostrare verso quale parente il contribuente ha un rapporto più forte e verso chi, invece, il legame si è affievolito?

Prendiamo l’esempio più plausibile, nel caso di genitori separati che abitano in Paesi differenti. Come comparare l’amore verso l’uno o verso l’altro oppure valutare chi dei due ha più esigenze dell’altro ?

E allora, come sarà interpretato e chi definirà il concetto di “relazione personale”? Insomma ci aspettavamo un intervento legislativo che mettesse fine alle tante, ed amio avvisto troppe, libere interpretazioni di Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, ma credo che dovremo rassegnarsi ad una nuova era dove il legislatore dice una cosa e la Cassazione ne fa un’altra.

Peraltro le misure introdotte prevedono sanzioni amministrative non di poco conto. infatti, nello specifico, l’art. 1 comma 242, modificando la Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954, introduce misure più severe per chi, spostando anche solo di fatto la propria residenza all’estero, non ottempera all’iscrizione all’AIRE. L’art. 11 della predetta L. 1228/1954 permette ai Comuni italiani di erogare una sanzione da 200 Euro fino ad un massimo di 1.000 Euro a persona per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE e fino ad un massimo di 5 anni.

Quindi parliamo di sanzioni fino a 5 mila euro. Non è uno scherzo !

Inoltre, l’art. 1 comma 243 della Legge di Bilancio, prevede uno specifico obbligo di segnalazione al comune di iscrizione anagrafica in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all’estero, anche solo di fatto, del concittadino. Il comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Cosulting ci adoperiamo insieme ai nostri partenrs internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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