La costituzione di una Fondazione

La Fondazione si costituisce con atto pubblico (od anche per testamento, che è considerata dalla giurisprudenza disposizione tipica a sé stante) ed è atto unilaterale non recettizio, mediante il quale il fondatore manifesta la volontà di voler costituire la suddetta entità giuridica.

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L’atto di dotazione, con cui il disponente assegna alla Fondazione un patrimonio adeguato, è atto giuridicamente distinto dal momento costitutivo della stessa e può intervenire anche in un secondo momento, seppur sia inscindibilmente legato alla costituzione medesima. Come conseguenza, le vicende dell’uno si ripercuotono necessariamente sull’altro così che la nullità (od inesistenza) dell’atto di dotazione si riflette sull’atto di costituzione rendendone impossibile la realizzazione.

La Giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare come il collegamento funzionale debba essere valutato in maniera tale da considerare l’atto di dotazione come strumentale alla costituzione (e non il contrario) così che mentre il diniego del riconoscimento per insufficienza del patrimonio non spiega effetti sull’atto di costituzione (pur rimanendo inefficace fino ad un nuovo conferimento), la nullità di questo rende invalido il negozio di dotazione (che diventerebbe senza causa). 

La naturale gratuità del negozio rende l’atto assoggettabile alla azione di riduzione e all’azione revocatoria ex 2901.

Con riferimento alla distinzione tra atto di costituzione e dotazione si è escluso per la fondazione costituita per testamento, la necessità di accettare (essendo una disposizione tipica che si distingue dalla istituzione a titolo di erede o legato).

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L’atto di fondazione produce l’effetto di vincolare i beni allo scopo, con la conseguenza di sottrarli ad ogni altra precedente destinazione e renderli insensibili alla disposizione del loro conferente, se non revocando l’atto stesso nei limiti dell’art. 15 c.c.

Si parla infine di costituzione indiretta della Fondazione quando il fondatore si limiti ad indicare gli elementi essenziali (patrimonio e scopo) lasciando l’integrazione degli altri elementi dell’atto (Statuto) all’opera di un terzo arbitratore.

La costituzione di fondazione, anche mediante testamento, è sempre revocabile fino al provvedimento di riconoscimento della stessa. Tuttavia tale possibilità è esclusa qualora il fondatore, in pendenza del riconoscimento, abbia iniziato l’attività dell’opera a cui la fondazione è stata preposta. Nella ipotesi in cui il riconoscimento sia negato, il fondatore riacquista la disponibilità dei beni conferiti.

Gli amministratori, a cui sono attribuiti i poteri di gestione e rappresentanza (cd. rappresentanza organica), saranno responsabili verso l’ente stesso secondo le norme del mandato e pertanto dovranno sempre operare con la diligenza media appropriata alla attività in concreto svolta (Art. 18 – 1710). Oggi anche la persona giuridica può essere ritenuta responsabile di illeciti amministrativi e penali ai sensi della l. 300/00 per i reati commessi nel suo interesse dalle persone che rivestono funzioni di gestione e rappresentanza.

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Si ricorda infine che con la L. 127/97 è stato abrogato l’art. 17 c.c. che prevedeva la necessità dell’autorizzazione governativa per gli acquisti a titolo oneroso di diritti immobiliari da parte delle persone giuridiche nonché per gli acquisti a titolo gratuito di beni mobili ed immobili.

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