GEIE – Aspetti costitutivi e legali

Tratto volentieri questo argomento, in quanto l’Istituto del G.E.I.E, è ancora ai più sconosciuto, ma a mio avviso è una figura giuridica da prendere in seria considerazione, non solo in caso di collaborazioni e realizzazioni di progetti internazionali, ma anche per la tutela del patrimonio. In questo primo articolo, analizziamo “scolasticamente” il G.E.I.E., vediamo cosa è, quali sono le suoi funzioni e come si inserisce nell’ordinamento giuridico europeo

Un Gruppo europeo di interesse economico, in acronimo GEIE, ( in inglese EEIG – European Economic Interest Grouping ) è una figura creata nell’ordinamento europeo con il regolamento comunitario n.2137 del 25 luglio 1985.

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Si tratta di una figura giuridica proposta dall’Unione Europea avendo come riferimento il francese GIE (groupement d’intérêt économique) con lo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di almeno due paesi appartenenti all’Unione. Nelle intenzioni dei legislatori europei, questo dovrebbe permettere a piccole e medie imprese di poter partecipare a progetti più grandi di quanto le loro dimensioni permetterebbero.

Tuttavia il fine del GEIE non è quello di ottenere un profitto, per quanto questo non sia vietato, quanto piuttosto fornire un ausilio alle attività delle imprese europee che lo costituiscono.

Caratteristica principale di un GEIE è che deve essere costituito da aziende di almeno due paesi appartenenti all’Unione europea mentre non è permesso ad aziende di paesi terzi di partecipare; inoltre, al momento della costituzione, si può decidere se dare o meno una scadenza predeterminata al GEIE.

Il legislatore europeo al riguardo lascia notevoli spazi di autonomia in cui operare. Ciò perché i singoli Stati avrebbero dovuto uniformare questo nuovo tipo di soggetto a quelli già esistenti nelle varie legislazioni interne. Così in alcuni stati, come la Francia, i GEIE sono stati assimilati a enti nazionali con le medesime caratteristiche (i citati GIE); altrove sono stati istituiti appositamente dei gruppi nazionali di interesse economico. Ovviamente questo ha comportato che le normative relative ai GEIE differissero anche di molto da stato a stato. In ogni caso, un GEIE è sottoposto alla giurisprudenza dello Stato in cui è situata la sede che, per questo motivo, deve essere dichiarata nell’atto costitutivo pena l’invalidità della costituzione stessa.

Il GEIE, acronimo del Gruppo Economico di Interesse Europeo, è uno strumento giuridico rivoluzionario che permette alle PMI di diversi Stati Europei di cooperare fra loro e moltiplicare in tal modo il loro peso. Lo possiamo immaginare come un’associazione tra PMI di carattere europeo.

Con questo strumento si inizia a dar vita al “diritto commerciale europeo” che potrà essere affiancato a quello dei singoli Stati Europei. Il GEIE è un centro di imputazione di rapporti giuridici con una struttura elastica e leggera, che permette ai partecipanti l’indipendenza economica e giuridica e ha un unico fine: quello di agevolare e sviluppare attività economica dei suoi membri.

Attualmente il GEIE è l’unico strumento giuridico di cooperazione presente in Europa che permette una buona cooperazione tra PMI Europee ed essendo dotato di una capacità giuridica autonoma, conferisce potere di contrattazione e di rappresentanza più forte di quello che avrebbe ogni impresa singolarmente.

Il GEIE nel dettaglio

Caratteristica principale del GEIE

Non ha come obiettivo quello di creare profitti per se stesso, ma ha quello di creare profitto per i suoi membri attraverso la cooperazione transnazionale.

I riferimenti normativi sono:

  • Regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985;
  • D. Lgs 23 luglio 1991, n.240

Costituzione del GEIE

Deve rispettare l’ordinamento giuridico comunitario, anche se quest’ultimo rinvia alle legislazioni nazionali. Esso si colloca tra due tipologie di aggregazione:

  • Società e Associazione
  • Consorzio Internazionale e Joint-Venture
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Quello che più si avvicina nel nostro ordinamento è il “consorzio con attività esterna”, con notevoli differenze nella responsabilità dei membri, la composizione del gruppo, i poteri degli amministratori, il regime pubblicitario e la liquidazione.

Il GEIE è costituito mediate la sottoscrizione di un “contratto con scrittura privata autenticata da un notaio” tra società di capitali o società di persone o lavoratori autonomi appartenenti almeno a 2 Stati Europei diversi, con soggettività giuridica presso lo Stato in cui ha fissato la sede.

Nel contratto di costituzione deve essere riportato:

  1. Denominazione del Gruppo con riportato Gruppo Economico di Interesse Europeo;
  2. La sede del GEIE;
  3. L’oggetto del GEIE;
  4. L’indicazione analitica delle aziende partecipanti;
  5. La durata del GEIE se questi non è a tempo indeterminato.

Si ricorda che la sede, con decisione dell’Assemblea dei membri può essere sempre spostata in altro Stato Europeo sempre soggetto a deposito e pubblicazione.

Organi del GEIE

  1. Il collegio dei membri;
  2. L’amministratore (persona fisica o giuridica);
  3. Eventuali altri organi.

Pubblicità ed Iscrizione

Il regime di iscrizione e di pubblicità è molto rigido, ecco i passaggi generali:

  1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del “contratto redatto con scrittura privata autenticata”, gli amministratori devono chiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese;
  2. Entro 30 giorni dalla iscrizione al Registro delle Imprese gli amministratori devono richiedere la pubblicazione  integrale presso la Gazzetta Ufficiale;
  3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale devono essere trasmessi gli atti all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea.

Contabilità e Bilancio

Le regole sono identiche a quelle dei consorzi, vedi l’articolo 2214 del Codice Civile. Quindi gli amministratori devono redigere un conto economico e stato patrimoniale, sottoporlo ad approvazione del collegio dei membri e depositarlo alla Registro delle Imprese.

Scioglimento e Liquidazione del GEIE

Può essere sciolto per decisione del collegio dei membri, per decisione del Giudice, perché ha raggiunto lo scopo, perché è impossibilitato a raggiungere lo scopo o perché è decorso il termine fissato. Lo scioglimento è regolato dall’art. 2275 e successivi del Codice Civile.

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