GEIE – Tassazione degli utili

Concludiamo il nostro viaggio all’interno del GEIE, analizzando l’aspetto della tassazione sugli utili prodotti. L‘art. 40 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) recita: “Il risultato delle attività del gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri”.

La disciplina fiscale del GEIE, quindi,  è ispirata al principio di trasparenza. Il risultato dell’attività del GEIE , sotto il profilo tributario, non rileva quale reddito del GEIE, bensì quale reddito dei singoli partecipanti, venendo, di conseguenza, tassato in campo agli stessi.

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A conferma, l‘art. 21 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 dispone: “Il profitti risultanti dalle attività del gruppo sono considerati come profitti dei membri e ripartiti tra questi ultimi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali.”

L’art. 11 del Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico Geie, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1991) recita:
“1. Il GEIE non e’ soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta locale sui redditi.
2. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel titolo I del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, etenere le scritture contabili prescritte nel titolo II del decreto stesso.
3. Il GEIE e’ obbligato altresi’ ad effettuare le ritenute previste nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed a presentare la dichiarazione di cui all’art. 7 del decreto stesso.
4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente dall’effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.  Ai fini dell’applicazione della imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti.
5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall’imposta personale dovuta da ciascun membro.
6. La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche. Si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.”

Come si vede l’art. 11 del Dlgs. n. 240 del 1991 conferma “la trasparenza fiscale” del GEIE.

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In base al comma 6 la quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE estero concorre, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche, alla formazione del reddito complessivo.

Più complesso è l’esame dell’aspetto dichiarativo dei redditi derivanti dalla partecipazione ad un GEIE non residente nel territorio dello Stato.

Avuto riguardo al Modello REDDITI Persone Fisiche 2019, Periodo d’imposta 2018, le istruzioni al Quadro RH,  Redditi di partecipazione in società di persone e assimilate, dispongono che:  il Quadro RH deve essere utilizzato dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. I redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Le istruzioni al Modello REDDITI Persone Fisiche non considerano esplicitamente in nessun punto il caso di redditi rinvenienti da GEIE no residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Le istruzioni alla Sez. I-A – Redditi di capitale – dispongono che: “la prima sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuentederivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo percepiti nel 2018, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Le istruzioni alla Sez. I-A del Quadro RL considerano gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente sono  in accordo con il comma 6 dell’art. 11 del Dlgs. n. 240 del 1991 che dispone che la quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche.

Invece c’è un’evidente contraddizione considerando  il momento impositivo.

L’art. 11 del Dlgs. n. 240 del 1991  dispone che i redditi e le perdite del GEIE sono imputati a ciascun membro, indipendentemente dall’effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali,  invece le  istruzioni alla Sez. I-A, considerano gli utili percepiti, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Quindi ricomprendere i considerati redditi tra quelli di cui alla Sez. I-A  porterebbe ad un’evidente disparità di trattamento, al riguardo del momento impositivo, tra i redditi delle GEIE residenti, o non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, e quelli di GEIE estere prive di stabile organizzazione in Italia.

Le istruzioni alla Sez. V del quadro M – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva – dispongono che nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

Quindi, in base ad un parere personale, l’unico Quadro del Modello Redditi Persone Fisiche che sembrerebbe rispondere al dettato del comma 6 del Dlgs. 240/1991 è il Quadro RH.

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Alla medesima conclusione si potrebbe giungere considerando la “trasparenza fiscale” della GEIE dettata dall’art. 40 del Regolamento (CEE) n. 2137/85.

Per quanto attiene il reddito delle società di capitali gli utili derivanti da un GEIE non residente nel territorio dello Stato, a nostro parere, non possono essere ricompresi tra quelli di cui all’art. 89, terzo comma, del TUIR, dichiarati tra le variazioni in diminuzione del reddito al rigo 47 del quadro RF, in quanto si andrebbe contro il dettato del sesto comma dell’art. 11 del Dlgs. n. 240 del 1991 che prevede esplicitamente che la quota di reddito derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Ricorda sempre che la fiscalità internazionale è una materia complessa che deve essere affrontata con i professionisti esperti del settore, per non incorrere in reati tributari e fiscali, sia in Italia che all’estero.

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