
Il segreto fiduciario in caso di separazione o divorzio
Colgo l’occasione di una piacevole conversazione di qualche giorno fa con un avvocato matrimonialista, a proposito della convenienza o meno di tutelare i propri assistiti, in via precauzionale ( non certo in corso di giudizio ) con le tutele fiduciarie.
La domanda era chiara: in caso di separazione o divorzio è opponibile il segreto fiduciario ?
Chiaramente siamo partiti da posizioni diametralmente opposte, ed ovviamente avendo due specializzazioni diverse affrontavamo la questione da angolature diverse, ma questo non ci ha impedito di affrontare la discussione con grande garbo e piacevolezza, arrivando alla fine a conclusioni che sposavamo entrambi.
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Infatti, il diritto di famiglia, sopratutto alla luce anche dei recenti poteri introdotti, è una delle sedi dove il ricorso al segreto fiduciario incontra delle limitazioni.
Ovviamente in caso di separazione o di divorzio, l’accertamento del reddito dei coniugi è l’elemento essenziale sul quale il Giudice si basa al fine di adottare i provvedimenti corretti. Naturalmente questo parametro influisce in modo assolutamente sostanziale anche nelle successive sedi di modifica delle condizioni economiche precedentemente decise, misura dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorziale.
I coniugi, infatti devono dimostrare al Giudice quali siano i loro redditi, depositando insieme al primo atto del giudizio le ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Nel corso del giudizio, su istanza di una o di entrambe le parti, nel caso in cui si possa avere sentore che ci sia stato un occultamento di taluni redditi, si può richiedere al Giudice di disporre una istruttoria completa dei redditi della controparte. In questa fase infatti il Giudice ha importanti poteri istruttori finalizzati alla determinazione del reale tenore di vita dei coniugi. In taluni casi, il Giudice può anche disporre d’ufficio un’indagine patrimoniale facendo intervenire la Polizia Tributaria.
Chiaramente non in tutte le cause di separazione o di divorzio ciò accade. Viceversa, visto il numero dei giudizi in corso dovremmo impiegare quasi tutte le forze di Polizia Tributaria, solo per questo servizio.
La Legge dispone all’art. 155 del codice civile: Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi .“
Segreto fiduciario violato ? Ad avviso di chi scrive no, se si sono prese le opportune precauzioni !
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Infatti vero è che il Giudice può, ai fini dell’accertamento del reddito e del patrimonio, disporre un’indagine – delegando come detto la Polizia Tributaria – anche nei confronti di società fiduciarie intestatarie di beni delle parti, ordinandone l’esibizione di documenti o richiedendo notizie e/o chiarimenti, ma tale indagine non potendo essere di natura esplorativa a 360°, deve essere disposta solo quando si abbia la puntuale individuazione che la persona oggetto dell’indagine deve essere un nome noto nel giudizio.
La società fiduciaria infatti è tenuta al segreto del fiduciante e quindi in caso di un patrimonio esclusivamente amministrato da una società fiduciaria, la stessa deve, in questo caso comunicare il nome del fiduciante.
Le cose cambiano, ad avviso di chi scrive, quando il patrimonio è detenuto da una società ( italiana o estera ) le cui quote – sotto protezione fiduciaria – siano amministrate da un amministratore esterno al giudizio. In questo caso la Società Fiduciaria, ad avviso di chi scrive, dovrebbe comunicare alla Polizia Tributaria solo il nominativo del fiduciante ( Amministratore esterno ), senza alcun obbligo di dare altre informazioni.
E’ ovvio che ogni caso è diverso dall’altro e che non esistono soluzioni per tutti, o peggio a cliché. Ogni singola esigenza va studiata in modo assolutamente approfondito, sviscerandone le diverse sfaccettature, le relative conseguenze ed i relativi costi.
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