Fiscalità,  Fiscalità internazionale,  Paesi extra UE,  Società estere

Esterovestizione e stabile organizzazione occulta

Abbiamo ribadito più volte, negli articoli di questo blog, come sul web circolino notizie fuorvianti riguardo la fiscalità internazionale. Questo fenomeno purtroppo ha preso sempre più piede e rischia di far correre, ai tanti malcapitati che si affidano a pseudo- consulenti, pericoli seri al loro patrimonio e alla loro fedina penale.

Nel panorama tributario internazionale sia la corretta determinazione della residenza fiscale del soggetto passivo, che l’eventuale presenza sul territorio dello Stato di una stabile organizzazione occulta, sono argomenti di fondamentale importanza e estrema attualità.

Sotto il profilo impositivo, una persona giuridica residente nel territorio dello Stato è assoggettata a tassazione per i redditi ovunque prodotti nel mondo, in base al noto principio della tassazione su base mondiale (c.d. “world wide taxation”).

La normativa domestica individua tre criterialternativi tra di loro, che consentono di individuare la residenza fiscale della persona giuridica: la sede legale, l’oggetto sociale, la sede dell’amministrazione.

In particolare, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuirle societàgli enti ed i trust sono considerati fiscalmente residenti in Italia, quando per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni) hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Di contro, un soggetto non residente potrebbe avere una stabile organizzazione in Italia se, nel territorio dello Stato:

  • esercita abitualmente un’attività d’impresa e rientra nei casi tassativamente previsti dall’articolo 162 Tuir (stabile organizzazione materiale), ad eccezione delle “ipotesi negative” (c.d. ausiliarie e preparatorie ex articolo 162, comma 4, Tuir);
  • ha abitualmente il potere di concludere contratti per conto di un soggetto non residente (nell’ipotesi di stabile personale ex articolo 162, comma 6, Tuir), ad eccezione delle “ipotesi negative” (ex articolo 162, comma 7, D.P.R. 917/1986).

Ciò detto, dobbiamo valutare attentamente le eventuali conseguenze, sotto il profilo penale – tributario, che comporta la riqualificazione della residenza fiscale del soggetto passivo (c.d. esterovestione), nonché la constatazione di una stabile organizzazione occulta sul territorio dello Stato di un soggetto non residente e, in particolare, se le due fattispecie sopra considerate siano ascrivibili a fenomeni di evasione fiscale internazionale ossia possano essere qualificate come mera elusione fiscale.

Tale aspetto assume particolare evidenza nella considerazione che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, restando possibile solo l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Sul punto, si ricorda che ai sensi dell’articolo 10-bis L. 212/2000configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi fiscali determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

Circa la rilevanza penale dell’esterovestizione societaria e della eventuale presenza sul territorio dello Stato di una stabile organizzazione occulta, si è recentemente pronunciata la suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2407/2018 depositata il 22.01.2018.

In seguito ad una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria contestava la presenza di una stabile organizzazione occulta in Italia, da parte di una società di diritto tedesco.

Il supremo giudice, rigettando il ricorso del contribuente, tracciava il seguente iter logico – giuridico:

  • l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte di società avente residenza fiscale all’estero sussiste se questa ha una stabile organizzazione in Italia;
  • la presenza della stabile organizzazione in Italia di una società formalmente residente all’estero,deve essere desunta da elementi fattuali rilevanti ai fini dell’accertamento della presenza in Italia della sede delle decisioni strategicheindustriali e finanziarie (c.d. alta amministrazione), nonché di quelle più rilevanti dell’amministrazione della società.

Nello specifico, nel caso esaminato dagli ermellini era emerso che in Italia:

  • si era realizzata la quasi totalità del fatturato relativo alle cessioni di beni effettuate dalla società estera;
  • venivano stipulati i contratti con i clienti italiani;
  • erano stati accesi i rapporti di conto corrente della legal entity estera;
  • esisteva il centro direzionale dell’attività (infatti in Italia era stata reperita tutta la documentazione contabile, bancaria e commerciale del soggetto estero).

Quindi, ai fini Iva, tutte le cessioni poste in essere dalla società tedesca non potevano essere considerate operazioni intracomunitarie ma, per effetto dell’individuazione della stabile organizzazione in Italia, le stesse risultavano essere poste in essere tra soggetti operanti sul territorio nazionale, con conseguente imponibilità Iva.

In merito alla rilevanza penale delle operazioni constatate, i giudici di piazza Cavour hanno stabilito che:“l’aver omesso la relativa dichiarazione per i periodi di imposta oggetto di contestazione, rende evidente la configurabilità del fumus di cui all’articolo 5, D.lgs. n. 74 del 2000, essendo in Italia, come accertato, la sede della direzione effettiva della società. Del resto, questa Corte ha precisato che ai fini della integrazione del reato di cui all’articolo 5 D.lgs. 74 del 2000, l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di una società commerciale avente sede legale all’estero ma operante in Italia, non sussiste solo quando la sede della direzione effettiva della società non è situata nel territorio italiano, atteso anche quanto previsto dalle norme internazionali contro le doppie imposizioni fiscali”.

Infine, i supremi giudici hanno ritenuto non operante la disposizione prevista dall’articolo 10-bis L. 212/2000che, come detto, sancisce l’irrilevanza penale dell’elusione fiscale e dell’abuso del diritto.

Infatti, conclude il supremo collegio, le operazioni abusive possono configurarsi solo quando non possano contestarsi violazioni di specifiche disposizioni tributarie, escludendo che, nel caso di specie, possa parlarsi “semplicemente” di abuso del diritto non codificato o di elusione fiscale, trattandosi di vera e propria esterovestizione, con conseguente violazione della norma tributaria penale di cui all’articolo 5, D.Lgs. 74/2000.

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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