Fiscalità,  Immobili,  Patrimonio,  Trust,  Tutela Patrimoniale

Il Fondo Patrimoniale è ancora un strumento valido per la tutela del patrimonio familiare ?

Con il Decreto Legge 83/2015, successivamente convertito con la Legge 132/2015, è stato modificato il regime del fondo patrimoniale.

Introdotto dal Legislatore nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia, il fondo patrimoniale per oltre 40 anni ha rappresentato una vera e propria forma di tutela per le famiglie italiane, essendo il vincolo di destinazione posto nell’interesse del nucleo familiare su un complesso di beni determinati ( immobili, mobili registrati e titoli di credito ) destinati unicamente al soddisfacimento dei diritti di mantenimento ed assistenza della famiglia stessa. Il fondo patrimoniale si costituisce con atto pubblico ed è disciplinato dagli articoli 167 – 171 del Codice Civile.

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Per la creazione del Fondo patrimoniale è necessario essere sposati. Infatti è il matrimonio, quindi la creazione di una famiglia, il  presupposto per la sua esistenza. Venendo meno il matrimonio ( per annullamento o divorzio ) cessano i suoi effetti.

Per circa 40 anni questo strumento, quindi ha tutelato il patrimonio familiare degli italiani dai rischi del futuro o dai debiti di lavoro. Fino ad ora

Il Fondo Patrimoniale, rischia di diventare inefficace a causa della nuova normativa ?

Ad avviso di chi scrive, purtroppo si !!

Infatti, in caso di immobile già ipotecato prima della creazione del fondo ( si pensi all’acquisto dell’immobile di famiglia ), anche prima della riforma, nei confronti della banca il vincolo del fondo era inefficace, mentre lo era per esempio per i debiti da lavoro, mentre per un immobile privo di ipoteca inserito nel fondo occorreva distinguere i debiti contratti dopo la costituzione del fondo per scopi inerenti all’interesse della famiglia da quelli originati da scopi extra familiari.

Era compito del debitore, dimostrare in giudizio che il fondo patrimoniale fosse stato costituito in modo fraudolento per sottrarsi ai debiti extra familiari, esercitando l’azione revocatoria entro i 5 anni dalla costituzione del fondo stesso.

Gravava quindi sul creditore l’onere di dimostrare in giudizio, l’eventuale intento fraudolento del debitore. Giova da se che il giudizio, spesso molto articolato, creava non poche difficoltà al creditore nella dimostrazione delle intenzioni fraudolente.

Oggi non è più cosi.

La nuova normativa infatti prevede che il debitore che abbia ceduto un proprio bene ( attraverso un atto di donazione ) o lo abbia inserito in un fondo patrimoniale o in un trust, successivamente alla nascita del credito, può essere soggetto da parte del creditore al procedimento di esecuzione forzata, anche senza che lo stesso abbia ottenuto una sentenza di inefficacia ( c.d. Revocatoria ). L’unica condizione affinché questa azione possa essere esperita, è che il creditore trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di donazione, vendita, costituzione del fondo o del trust.

In sostanza, la nuova legge ha apportato la sostanziale modifica rispetto alla vecchia normativa,  introducendo ” l’inversione della prova “. Partendo dal  presupposto che il debitore ha agito  in malafede allo scopo di frodare il creditore. Spetterà quindi al debitore, opponendosi al pignoramento dimostrare che la donazione, la vendita, il trust o la costituzione del fondo non sono stati posti in essere allo scopo di frodare il debitore.

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Occorre quindi una riflessione attenta, sulla scelta degli strumenti giuridici a salvaguardia del patrimonio familiare e/o aziendale.

Ricorda sempre che la fiscalità internazionale è una materia complessa che deve essere affrontata con i professionisti esperti del settore, per non incorrere in reati tributari e fiscali, sia in Italia che all’estero

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L'autore è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' iscritto nell'Albo dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "Estero Sicuro". E' accreditato come "Italian Rapresentative IICUAE" presso la Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti. Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di Fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - intestazione, amministrazione e custodia di patrimoni, donazioni, legati e Fondazioni. - partecipazione e rappresentanza in assemblee dei soci, degli azionisti; - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti Collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie Contatti: info@dikeconsulting.eu Facebook: @difendiltuopatrimonio

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