Fiscalità,  Fiscalità internazionale,  Patrimonio,  Tutela Patrimoniale

Cassazione: per i bonifici esteri l’onere della prova spetta al contribuente

Tempi sempre più duri per i contribuenti italiani e per gli “esperti di fiscalità internazionale fai da te”.

Infatti in materia di indagini finanziarie, la disponibilità di ingenti somme derivanti da bonifici esteri fa presumere l’esistenza di un reddito imponibile in capo al contribuente, soggetto al quale è demandata la prova contraria dell’irrilevanza fiscale, ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 6 maggio 2019, n. 11810.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, a seguito di indagini sui conti correnti, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria contestava ad una persona fisica l’esistenza di maggiori redditi di capitale derivanti da plurimi bonifici esteri.

Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype 

Ad esso seguiva, dunque, ricorso presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale procedeva ad annullare l’atto.

Detta decisione era confermata, inoltre, anche in appello, sede in cui i giudici della Commissione Regionale, precisavano come l’onere di provare la pretesa tributaria spettasse all’Agenzia delle Entrate, e non al contribuente, e come, nella vicenda per cui era causa, la motivazione dell’accertamento fosse meramente congetturale e priva di riscontri oggettivi, tanto da fondare un ragionevole dubbio sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni ivi dedotte.

Pertanto, l’onere probatorio non era ritenuto soddisfatto dai giudici d’appello.

L’Amministrazione finanziaria si induceva, pertanto, a proporre ricorso per Cassazione, deducendo la violazione di legge ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per erronea applicazione dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973 e degli articoli 2729 e 2697 cod. civ..

Nella specie, secondo le ragioni della ricorrente, il giudice del gravame avrebbe errato nell’attribuire l’onere probatorio solo all’Agenzia delle Entrate, avendo totalmente esonerato il contribuente, il quale non sarebbe stato neppure onerato di offrire la prova contraria.

I Supremi giudici, ritenendo fondata la censura della ricorrente, hanno chiarito che, nei casi di verifiche sui conti correnti dei contribuenti ex articolo 32 D.P.R. 600/1973, l’onere probatorio dell’esistenza di maggior reddito imponibile è soddisfatto dall’Amministrazione finanziaria con la mera indicazione analitica dei dati e degli elementi da essi risultanti.

Vuoi saperne di più ? Richiedi subito la tua consulenza personalizzata via Skype 

Si assiste, dunque, ad una presunzione legale relativa che, per definizione, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, propri invece delle presunzioni semplici (Cfr. Cass., sent. 9078/2016Cass., sent. 6237/2015).

Da ciò consegue un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale dovrà dimostrare analiticamente che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non afferiscono ad operazioni imponibili e, per l’effetto, non hanno rilevanza fiscale (Cfr. Cass., sent. 5758/2018idemCass., sent. 711/2017Cass., sent. 15857/2016Cass., sent. 4829/2015Cass., sent. 623/2018Cass., sent. 29261/2017).

Orbene, nella vicenda in disamina, l’Amministrazione finanziaria, avendo provato che nel conto corrente della contribuente erano confluite ingenti somme per bonifici bancari provenienti dall’estero, con la causale dell’operazione “investimenti in beni e diritti immobiliari“, aveva correttamente dimostrato, mediante presunzioni, la disponibilità di maggiori redditi tassabili.

Perciò, spettava al soggetto accertato dimostrare che gli elementi derivanti dai movimenti bancari non erano riferibili ad operazioni fiscalmente rilevanti, mediante una prova non generica ma analitica per ogni accreditamento bancario.

Tanto, tuttavia, non è stato dalla stessa adempiuto, né è stato ordinato dai giudici di prime e di seconde cure.

Pertanto, per quest’ordine di ragioni, il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è stato accolto e la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice del gravame, in differente composizione.

Da ultimo, occorre evidenziare che tale decisione ha trovato seguito in una recentissima pronuncia, secondo la quale sono contestabili i versamenti sospetti effettuati ai lavoratori dipendenti, oltre che agli esercenti attività d’impresa ed ai lavoratori autonomi, sulla scorta dell’asserita portata generale dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973, con la conseguenza che spetterebbe proprio al contribuente accertato vincere la presunzione mediante prova analitica dell’estraneità delle movimentazioni bancarie rispetto a fatti imponibili (Cfr. Cass., sent. 104/2019).

Ricorda sempre che la fiscalità internazionale è una materia complessa che deve essere affrontata con i professionisti esperti del settore, per non incorrere in reati tributari e fiscali, sia in Italia che all’estero.

Affidati a Dike Consulting !  

Prenota la tua consulenza personalizzata su Skype per l’apertura di una nuova società estera o per proteggere il tuo patrimonio.

E ricorda, che acquistando il Libro “Estero Sicuro” oltre a scoprire tantissime cose sulla fiscalità internazionale, potrai usufruire dello sconto de 50% sulla consulenza personalizzata. Il libro lo trovi in vendita su Amazon

Facebook: Dike Consulting

Instagram: Dike Consulting

L'autore è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' iscritto nell'Albo dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "Estero Sicuro". E' accreditato come "Italian Rapresentative IICUAE" presso la Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti. Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di Fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - intestazione, amministrazione e custodia di patrimoni, donazioni, legati e Fondazioni. - partecipazione e rappresentanza in assemblee dei soci, degli azionisti; - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti Collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie Contatti: info@dikeconsulting.eu Facebook: @difendiltuopatrimonio

Lascia una risposta

Il Nuovo Libro di Estero Sicuro: Come puoi GUADAGNARE fino al 60% in più, con la pianificazione fiscale internazionale.GUARDA ORA
Open chat
Chatta con noi
Ciao, sono Gianfranco Conti. Come posso aiutarti ?