
Conti correnti e attività finanziarie estere
I conti correnti e gli investimenti esteri. Devo dichiararli ?
Questa è una delle domande più frequenti che mi vengono fatte nel corso delle consulenze.
E la risposta è sempre la stessa: SI !
Malgrado la disinformazione ed i luoghi comuni, occorre prendere atto che le normative internazionali sono profondamente cambiate nel corso dell’ultimo ventennio e che la Direttiva N 2011/16/UE sullo Scambio delle informazioni, prevede che ogni autorità nazionale debba inviare all’autorità competente, mediante uno scambio automatico, informazioni sulle seguenti categorie di reddito:
- Proprietà e redditi immobiliari;
- Prodotti di assicurazione sulla vita e misure analoghe;
- Redditi da lavoro;
- Compensi per dirigenti;
- Pensioni.
Questo ha comportato, di fatto, l’abolizione del segreto bancario a livello comunitario, costrigendo i Paesi membri della UE che prevedono il segreto bancario, a non considerarlo come legittimo impedimento alla divulgazione delle informazioni in ambito comunitario.
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Scambio Delle Informazioni
Con il Decreto di attuazione della Legge n. 95 del 2015, pubblicato il 28/12/2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato ha attuato la Direttiva n. 2014/107/UE, che in sostanza prevede lo scambio delle informazioni tra i Paesi membri dell’Unione Europea per quanto riguarda i conti esteri e le attività finanziarie.
Le fasi del procedimento sono:
- Individuazione degli intermediari finanziari tenuti all’invio dei dati alle Amministrazioni;
- Individuazione dei conti finanziari;
- L’individuazione dei conti i cui dati devono essere segnalati;
- Due Diligence per individuare i titolari effettivi dei conti;
- Invio dei dati alle Amministrazioni le quali a loro volta invieranno alle Amministrazioni degli altri Stati.
Gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere i dati dei conti dei non residenti all’Amministrazione Finanziaria del proprio Paese, che entro il 30 settembre di ogni anno dovrà fare le rispettive comunicazioni alle Amministrazioni Finanziarie estere corrispondenti.
Elenco degli Stati che effettuano scambio di Informazioni con l’Italia
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GIURISDIZIONE | ANNO DI ADESIONE |
ALBANIA | 2018 |
ANDORRA | 2018 |
ANGUILLA | 2017 |
ANTIGUA E BARBUDA | 2018 |
ARGENTINA | 2017 |
ARUBA | 2018 |
AUSTRALIA | 2018 |
AUSTRIA | 2018 |
AZERBAIJAN | 2018 |
BAHAMAS | 2018 |
BAHRAIN | 2018 |
BARBADOS | 2017 |
BELGIUM | 2017 |
BELIZE | 2018 |
BERMUDA | 2017 |
BRASILE | 2018 |
ISOLE VERGINI BRITANNICHE | 2017 |
BRUNEI | 2017 |
BULGARIA | 2017 |
CANADA | 2018 |
ISOLE CAYMAN | 2017 |
CHILE | 2018 |
REPUBBLICA CINESE | 2018 |
COLOMBIA | 2017 |
ISOLE COOK | 2018 |
COSTA RICA | 2018 |
CROAZIA | 2017 |
CURACAO | 2017 |
CIPRO | 2017 |
REPUBBLICA CECA | 2017 |
DANIMARCA | 2017 |
ECUADOR | 2017 |
ESTONIA | 2017 |
ISOLE FAROE | 2017 |
FINLANDIA | 2017 |
FRANCIA | 2017 |
GERMANIA | 2017 |
GHANA | 2018 |
GIBILTERRA | 2017 |
GRECIA | 2017 |
GROENLANDIA | 2017 |
GRENADA | 2018 |
GUERNSEY | 2017 |
HONG KONG | 2018 |
UNGHERIA | 2017 |
ISLANDA | 2017 |
INDIA | 2017 |
INDONESIA | 2018 |
IRLANDA | 2017 |
ISRAELE | 2018 |
ISOLA DI MAN | 2017 |
JAPAN | 2018 |
JERSEY | 2017 |
KOREA | 2017 |
KUWAIT | 2018 |
LETTONIA | 2017 |
LIBANO | 2018 |
LIECHTENSTEIN | 2017 |
LITUANIA | 2017 |
LUSSEMBURGO | 2017 |
MALESIA | 2018 |
MALTA | 2017 |
ISOLE MARSHALL | 2018 |
MAURITIUS | 2018 |
MESSICO | 2017 |
PRINCIPATO DI MONACO | 2018 |
MONTSERRAT | 2017 |
NAURU | 2018 |
OLANDA | 2017 |
NUOVA ZELANDA | 2018 |
NIGERIA | 2019 |
NIUE | 2017 |
NORVEGIA | 2017 |
PAKISTAN | 2018 |
PANAMA | 2018 |
PERU’ | 2019 |
POLONIA | 2017 |
PORTOGALLO | 2017 |
QATAR | 2018 |
ROMANIA | 2017 |
RUSSIA | 2018 |
SAINT KITTS AND NEVIS | 2018 |
SAINT LUCIA | 2018 |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 2018 |
SAMOA | 2018 |
SAN MARINO | 2017 |
ARABIA SAUDITA | 2018 |
SAYCHELLES | 2017 |
SINGAPORE | 2018 |
SINT MAARTEN | 2018 |
REPUBBLICA SLOVACCA | 2017 |
SLOVENIA | 2017 |
SUD AFRICA | 2017 |
SPAGNA | 2017 |
SVEZIA | 2017 |
SVIZZERA | 2018 |
TURCHIA | 2018 |
ISOLE CAICOS | 2017 |
EMIRATI ARABI UNITI | 2018 |
REGNO UNITO | 2018 |
URUGUAY | 2018 |
VANUATU | 2018 |
Come vedi, l’elenco dei paesi aderenti è davvero lungo e comprende anche quei paesi che da anni erano considerati “paradisi fiscali”. Quindi se hai un conto corrente estero o investimenti finanziari esteri quello che devi fare è rispettare la disciplina connessa al monitoraggio fiscale prevista dalla normativa italiana, sulle attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera.
Questo comporta la verifica annua dell’obbligo o meno di segnalare le tue attività finanziarie estere nel quadro RW della tua dichiarazione dei redditi. Puoi chiedere al tuo commercialista quali sono i parametri.
In caso di mancata compilazione, a seguto di una verifica, l’Agenzia potrà inviarti o una lettera di compliance, invitandoti ad aderire tramite il ravvedimento operoso (nel caso in cui tu abbia già presentato la dichiarazione senza la compliazione del quadro RW) oppure potrà notificarti un accertamento con adesione ( nel caso in cui tu non abbia presentato la dichiarazione dei redditi).
Costituire una società all’estero e pianificare la propria fiscalità non è così facile come molti vi fanno credere, perché prevede la conoscenza e l’integrazione di complesse norme internazionali.
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