Lavoro all’estero: dove pago le tasse ?
Interrompiamo per qualche giorno il nostro tour virtuale nei Paesi a fiscalità di vantaggio per analizzare un problema davvero sentito dai tanti italiani che decidono di trasferirsi all’estero.
E cioè: in quale Paese pago le tasse.
Certo la risposta che tutti preferiremmo ricevere è: in nessuno ! 🙂
Ma visto che pagare le tasse è innanzitutto un obbligo morale e poi di legge, andiamo ad sviscerare quali sono i fattori che determinano la risposta corretta.
Innanzitutto, occorre prendere in prima considerazione la residenza fiscale. Infatti, i cittadini italiani che hanno residenza fiscale all’estero sono iscritti all’AIRE, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero.
Quindi:
- chi lavora in un paese straniero ed è iscritto all’AIRE dichiara il reddito e paga le tasse nel paese in cui risiede e lavora;
- se non è iscritto all’AIRE è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e a versare le relative imposte.
Tutte le regole sul trattamento fiscale dei redditi guadagnati all’estero, sono contenute in una e dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata sul sito: “Lavoratori italiani all’estero: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta“.
In un recente articolo, abbiamo visto come purtroppo, nell’ultimo anno sia scoppiato il caso dei “falsi iscritti all’AIRE”, sopratutto in Lombardia, tanto che la Procura di Milano ha istituito un “Pool latitanti fiscali “.
Principio della tassazione mondiale
La legislazione fiscale italiana, come quella di molti paesi europei, si basa sul world wide taxation principle, il principio della tassazione mondiale, in base al quale il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Se il lavoratore ha pagato imposte a titolo definitivo nello Stato in cui lavora, può applicare le detrazioni in dichiarazione dei redditi. Le regole specifiche sono previste dall‘articolo 165 del testo Unico Imposte sui redditi (Dpr 917/1986)
Significa che la dichiarazione dei redditi in Italia va comunque presentata, anche se sono state pagate le tasse all’estero. Si applica poi la norma sopra descritta, piuttosto che l’eventuale convenzione stipulata dall’Italia con il paese estero, per le detrazioni in dichiarazione dei redditi, in modo da evitare la doppia imposizione.
La residenza fiscale
In quale caso un lavoratore, pur svolgendo l’attività all’estero, si considera residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi? In base all’articolo 2 del Tuir, è fiscalmente residente in Italia il cittadino che:
- per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni all’anno) è iscritto nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia;
- ha domicilio o residenza nel territorio dello stato;
- si è trasferito in un paese a fiscalità privilegiata.
Se invece un cittadino risiede all’estero per almeno 12 mesi, oppure trasferisce la residenza, si iscrive all’AIRE, l’anagrafe residenti all’estero: in questo caso, viene automaticamente cancellato dall’Anagrafe del comune di residenza.
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.
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