
Trasferimento della sola sede legale all’interno della UE, senza spostamento della sede effettiva
Con la sentenza del 26/10/2017 , relativa alla causa C – 106/16, la Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, ha definitivamente chiarito che il trasferimento della sede legale di una società da uno stato ad un altro, all’interno della UE, è un’operazione assolutamente consentita.
In particolare, la Corte si è soffermata sull’interpretazione degli articoli 49 e 54 TFUE, enunciando il seguente principio di diritto: “in materia societaria vige a livello europeo la c.d. libertà di stabilimento (artt. 49 e 54 TFUE): questo principio è applicabile anche in caso di trasferimento della sede legale di una società costituita conformemente al diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, anche quando ciò avvenga senza spostamento della sede effettiva della società.”
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La vicenda nasceva dall’iniziativa di una società polacca, che nel 2013 aveva trasferito la propria sede dalla Polonia al Lussemburgo, cambiando anche denominazione sociale.
Tale trasferimento era stato impugnato da parte del Giudice del registro polacco, e da qui ne era nata una disputa, finita fino alla Corte di Giustizia Europea.
Volendo risparmiare il lettore, di tutti i passaggi giuridici con i quali la disputa è approdata alla Corte di Giustizia Europea, volevo soffermarmi su principio guida espresso dalla Corte, secondo la quale ” va rilevato che l’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, accorda il beneficio della libertà di stabilimento alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e con la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea. Pertanto, una società come la Polbud, che è stata costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro può, in linea di principio, avvalersi di tale libertà. “
Pertanto, in virtù dell’articolo 49, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, la libertà di stabilimento delle società citata in quest’ultimo articolo comporta, in particolare, la costituzione e la gestione di tali società alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento per le proprie società. Comprende quindi il diritto per una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale ultimo Stato membro e, in particolare, il criterio posto da detto Stato per collegare una società all’ordinamento giuridico nazionale.
In assenza di uniformità nel diritto dell’Unione, la definizione del criterio di collegamento che determina il diritto nazionale applicabile ad una società rientra, conformemente all’articolo 54 TFUE, nella competenza di ciascuno Stato membro, avendo tale articolo posto sullo stesso piano la sede sociale, l’amministrazione centrale e il centro d’attività principale di una società come criteri di collegamento.
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Ne consegue, nel caso di specie, che la libertà di stabilimento conferisce alla Polbud, società di diritto polacco, il diritto di trasformarsi in una società di diritto lussemburghese purché siano soddisfatte le condizioni di costituzione definite dalla legislazione lussemburghese e, in particolare, il criterio adottato dal Lussemburgo ai fini del collegamento di una società al proprio ordinamento giuridico nazionale.
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