
Fiscalità di vantaggio – Estonia
Proseguiamo il nostro tour sui diversi regimi fiscali dei Paesi con fiscalità di vantaggio, rispetto all’Italia. La tappa odierna di questo viaggio è l’ESTONIA.
L’Estonia, membro della UE dal 1° Maggio del 2004, da uno studio sulla competitività fiscale internazionale dei Paesi dell’OCSE pubblicato a fine 2014 dalla Tax Foundation (l’ente di ricerca statunitense che si occupa di tematiche fiscali) conquistava il primo posto avanti a Nuova Zelanda, Svizzera e Svezia per:
- oneri fiscali bassi sugli investimenti delle imprese;
- un sistema di tassazione semplice e ben organizzato;
- capacità di far nascere e crescere nuove imprese;
- un contesto fertile e adatto per lo sviluppo imprenditoriale.
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Nel corso del 2015, l’Estonia è diventata ancora più competitiva con un’aliquota del 25% sui profitti distribuiti dalle società e una flat tax del 20% sul reddito degli individui.
Ma andando nel dettaglio, vediamo di analizzare in modo assolutamente sintetico le due imposte principali:
L’imposta sul reddito delle persone fisiche
Come nella maggior parte dei paesi europei, anche in Estonia, ai fini dell’imposizione fiscale, vige il “world wide principle”, per cui le persone fisiche residenti sono tassate sul reddito ovunque prodotto mentre i non residenti sono assoggettati a tassazione soltanto per il reddito prodotto nel Paese. In particolare, secondo la normativa fiscale estone, si considera residente, ai fini fiscali, il soggetto che abbia soggiornato in Estonia almeno 183 giorni nell’anno di imposta, abbia la nazionalità estone e/o svolga un lavoro per il governo all’estero. L’imposta sulle persone fisiche è unica sotto forma di flat tax
Attualmente l’aliquota sul reddito delle persone fisiche è fissata al 20%
L’ammontare non tassabile (deduzione base) attualmente è di € 1.848,00. Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Sono previsti acconti d’imposta come in Italia, ma nella misura del 25% delle imposte versate l’anno precedente.
Il reddito da lavoro dipendente comprende i redditi in denaro o in natura percepiti sulla base di un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione. In particolare salari, stipendi, bonus e premi una tantum. Sono assimilati a tale categoria i redditi da pensione, soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 10%. In ogni caso tali redditi sono generalmente tassati al netto delle deduzioni/detrazioni previste.
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche
Le società residenti sono tassate sul reddito di fonte “world wide principle” mentre le non residenti soltanto sui redditi derivanti da fonti estoni. Questa regola si applica sia alle società residenti che alle stabili organizzazioni di società estere.
La normativa che disciplina la tassazione delle persone giuridiche è contenuta nella “Law on Income Tax” (Tulumaksuseadus) del 15 dicembre 1999 in base alla quale dal 1° gennaio 2000 le società estoni non sono più soggette all’imposta sul reddito, ma esclusivamente all’imposta sulla distribuzione dei profitti.
Pertanto, il momento impositivo si identifica nella fase in cui vengono distribuiti dividendi. Ne consegue che una società in utile che non effettua alcuna distribuzione non sarà soggetta ad imposizione.
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Qualora le somme distribuite agli azionisti derivino da dividendi che la società ha riscosso da società partecipate o da una sua stabile organizzazione localizzata all’estero, quella erogazione di somme è esente da tassazione.
La misura dell’imposta vigente per il 2015 è pari a 20/80, ossia al 25%.
La ridotta pressione fiscale, la riduzione degli adempimenti burocratici e fiscali, la digitazione della pubblica amministrazione l, unitamente alla buona qualità della vita’, rendono l’Estonia un Paese “interessante” per la costituzione di società, soprattutto nel settore start –up ITC.
In Estonia, infatti bastano pochi minuti per costituire una società online: lo ha ricordato di recente il commissario al Mercato unico digitale dell’Unione europea, Andrus Ansip, che ha sottolineato le opportunità offerte dal suo Paese d’origine alle startup in un intervento, durante un evento a Bruxelles dedicato all’eIDAS (Electronic identification).
Ricorda sempre che la fiscalità internazionale è una materia complessa che deve essere affrontata con i professionisti esperti del settore, per non incorrere in reati tributari e fiscali, sia in Italia che all’estero
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