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Residenza e domicilio

Ci troviamo costretti a tornare all’ABC del diritto tributario a causa della disinformazione che circola sulla rete. I miti e le leggende come sappiamo benissimo sono davvero duri da sfatare ed ancora oggi ci sono tanti che hanno informazioni datate, avallate – qui la nota dolente – da professionisti senza alcun scrupolo.

Un “evergreen” classico è: ” ma chi vuoi che ne sappia qualcosa di quello che fai all’estero ? ”

Come abbiamo avuto modo di analizzare diverse volte la differenza tra domicilio e residenza può spesso essere oggetto di dubbi legittimi.

La questione può diventare ancor più complessa se ad essi si aggiunge anche il domicilio fiscale, che rappresenta un concetto diverso dai primi due.

Per quanto riguarda la differenza tra residenza e domicilio la prima si riferisce all’abitazione di una persona mentre la seconda rappresenta il luogo dove si svolge la propria attività professionale o lavorativa.

Il domicilio fiscale al contrario è un concetto inerente al diritto tributario e per le persone fisiche coincide con il comune di residenza anagrafica.

La questione è molto dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza soprattutto nelle situazioni di trasferimento all’estero, basti pensare all’ultima interessante sentenza della Corte di Cassazione nella quale viene emanato il principio secondo il quale la sola iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero non è sufficiente per dimostrare la non residenza fiscale in Italia.

Cerchiamo quindi di illustrare brevemente quali sono le principali differenze tra domicilio, residenza e domicilio fiscale e come si identifica la dimora.

Qual è la differenza tra residenza e domicilio?

Il primo passo per cercare di comprendere quale sia la differenza che intercorre tra domicilio e residenza è fare riferimento al Codice Civile che fornisce una definizione generale dei due termini. Nello specifico è l’articolo 43 del testo quello nel quale è possibile rintracciare un preciso discrimine tra i due.

Tipologia Definizione ex art. 43 del Codice Civile
Domicilio “luogo in cui essa [la persona] ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”
Residenza “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”

Per residenza si intende quindi il luogo dove ci si stabilisce e dove si abita. Nel caso di cambio di residenza infatti viene effettuato un controllo entro i 45 giorni dalla dichiarazione di trasferimento per verificare se la persona abbia effettivamente preso possesso e si sia sistemato all’interno dell’immobile dichiarato.

A differenza della dimora, la residenza è caratterizzata dall’essere l’abitazione abituale della persona. Per trasferimenti per periodi brevi infatti non è necessario effettuare alcun cambio di residenza. In questi casi infatti si potrà dire di aver trasferito la propria dimora (il che non richiede alcun tipo di adempimento) ma non la propria residenza.

Al contrario il domicilio viene a specificare dove una persona ha la propria attività economica. In concreto quindi il domicilio risulta riferito alla vita lavorativa o professionale del soggetto ed è in quel luogo che verranno inviate le comunicazioni inerenti a questo aspetto della vita della persona.

La residenza e il domicilio possono anche coincidere ma questa sovrapposizione non è in alcun modo una regola. Da quanto detto fino ad ora infatti è possibile che una persona che abbia la sua residenza presso un certo indirizzo possa scegliere di fissare il proprio domicilio in un altro luogo sulla base di dove svolge le proprie attività lavorative.

Qual è la differenza tra domicilio, residenza e domicilio fiscale?

Per quanto riguarda invece il domicilio fiscale, come già ricordato, è un termine che attiene al diritto tributario e viene a definire la competenza territoriale dell’Ufficio tributario. Il domicilio fiscale, a differenza della residenza e del domicilio civilistici, sono regolati dal d.P.R. 600/1973 su “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.

Il domicilio fiscale deve essere determinato sia per le persone fisiche che giuridiche ed è importante soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tributari. Risulta determinante, per esempio, per la notifica di provvedimenti impositivi, accertamenti, nel caso di reati fiscali. Per quanto riguarda le persone fisiche il domicilio fiscale risiede nel Comune all’interno del quale è il soggetto è iscritto all’anagrafe.

Il domicilio fiscale delle persone giuridiche (società, associazioni, imprese) viene fissato nel comune in cui è registrata la sua sede legale. In caso mancasse dovrà essere indicata nello stesso comune dove è situata, in ordine di importanza, la sede amministrativa e, secondariamente, la sede secondaria o stabile organizzazione. Se non è presente nessuna di queste indicazione allora sarà considerato il luogo dove si svolge la gran parte dell’attività lavorativa.

Quindi se un soggetto è residente in Italia, quindi iscritto nei registri della popolazione residente in tal Comune, la sua residenza sarà valida sia ai fini civilistici che ai fini tributari, INDIPENDENTEMENTE DA DOVE VENGA PRODOTTO IL SUO REDDITO.

Quindi detenere quote e percepire utili da società estere lavorando in Italia, genera oltre all’evasione delle imposte italiane anche un reato penalmente rilevabile che sia chiama “esterovestizione”.

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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