Fiscalità internazionale,  Paesi extra UE,  Patrimonio,  Società estere

Via libera della Cassazione alle Holding

La creazione di società Holding, è stato da sempre un argomento che questo blog ha affrontato con particolare interesse.

Infatti nell’articolo, Protezione patrimoniale: ( parte 4 ) le Holding di famiglia abbiamo descritto che lo scopo di una Holding familiare è quello di tutelare il patrimonio della famiglia, separandolo della problematiche personali dei singoli soci, facilitando ed ottimizzando fiscalmente il passaggio generazionale del patrimonio.

Successivamente con l’articolo “Cos’è una Holding Company e perché crearla“, abbiamo cercato di illustrare al lettore, quali fossero i motivi economici ed i vantaggi fiscali nella creazione di una Società Holding.

Mentre con l’articolo Holding estera – Rigettata la tesi di AdE sull’esterovestizione, abbiamo analizzato un caso pratico di giurisprudenza tributaria, che ha visto l’Amministrazione Finanziaria soccombere in giudizio su una presunta esterovestizione di una Holding Lussemburghese.

Con l’articolo odierno, invece vogliamo informare il lettore che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8893 del 23 Ottobre 2017 ( depositata l’ 11 Aprile del 2018 ) ha finalmente di fatto “sdoganato” una volta e per tutte – e speriamo che sia davvero in via definitiva – le operazioni di riorganizzazione societaria,  ribadendo il principio, garantito dalla Costituzione, di libera iniziativa economica privata.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha definitivamente annullato gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva contestato, ad una società operante nel settore oil & gas, una complessa operazione di riorganizzazione societaria.

Secondo i Giudici, quindi in assenza di ulteriori elementi probatori, non può essere eccepita dall’Amministrazione finanziaria la ristrutturazione funzionale delle attività del gruppo.

Non essendovi elementi sufficienti, sono stati rigettati tutti i motivi eccepiti dall’Amministrazione finanziaria, escludendo sostanzialmente qualsiasi intento elusivo posto in essere dal gruppo, che spinto dalle sue esigenze di separare le attività di holding da quelle industriali, ha agito nella piena autonomia negoziale e libertà, di poter scegliere la configurazione più congeniale alle sue finalità.

In Italia sono numerosi gruppi, che hanno la volontà, o l’esigenza, di scorporare le attività di Holding da quelle commerciali e/o industriali, e che pur in assenza di vantaggi fiscali indebiti ed in presenza di valide ragioni economiche, non hanno attuato questa loro scelta per non essere accusati dall’Amministrazione finanziaria di porre in essere condotte abusive.

Questa sentenza deve tranquillizzare queste società e sopratutto i loro professionisti, in quanto, al sussistere di determinate condizioni, le imprese devono sentirsi libere di organizzare come meglio credono la propria struttura, senza per questo ricadere nella fattispecie di elusione fiscale, o si preferisce ” abuso del diritto”,

In particolare, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, le norme antielusive non devono incidere sulla libertà dell’imprenditore di poter scegliere tra le diverse operazioni, anche se possono portare un differente carico fiscale ( Corte di Cassazione sentenze n. 4148/2018, n. 4603/2014, n. 8487/2009, CTR Lombardia sentenza n. 3916/2017).

Allo stesso modo, integra gli estremi della condotta elusiva , quella costruzione che, nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, abbia quale elemento essenziale lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il giudice di legittimità dovrà indagare se le ragioni economiche delle parti contraenti sono state perseguite con i giusti strumenti negoziali.

Mentre l’Amministrazione finanziaria potrà disconoscere i vantaggi tributari conseguiti solamente in presenza di un valido strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dal contribuente, sia comunque funzionale al raggiungimento dell’obiettivo economico perseguito dallo stesso ( Corte di Cassazione, sentenza n. 439/2015 ).

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.

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Gianfranco Conti è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1991. E' Revisore Legale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Blogger, pubblicista ed autore del libro "ESTERO SICURO". E' componente del Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Albania ed accreditato presso diverse Camere di Commercio italiane all'estero (Emirati Arabi Uniti, Cipro). Relatore in convegni e seminari sull'internazionalizzazione d'impresa e pianificazione fiscale internazionale. Nel corso della sua vita professionale è stato Amministratore Unico di diverse società, membro di CdA di aziende a carattere nazionale ed internazionale. Ha una lunga esperienza di commercio e di fiscalità internazionale, Tax planning e mediazione internazionale. Da oltre 20 anni ha fondato Dike Consulting, un network di studi professionali con 5 sedi ( Praga,Tirana, Malta, Dubai e Pogdorica) e numerose collaborazioni con prestigiosi studi professionali nel mondo. Dike Consulting, assiste i Clienti esercitando le seguenti attività : - pianificazione fiscale internazionale per liberi professionisti, imprenditori ed imprese con relativa costituzione di società e veicoli giuridici - gestione dei diritti di proprietà intellettuale; - rappresentanza in trattative di natura commerciale, in Italia ed all'Estero; - costituzione di Fondazioni di diritto italiano ed estero; - assunzione di cariche sociali di Società e Fondazioni - amministrazioni di Trust con funzioni di Protector; - Intermediazione internazionale per l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi; - delocalizzazione e trasferimento di imprese italiane all'estero; - servizi di Temporary Manager sia in Italia che all'estero per le aziende nostre Clienti - collaborazioni con primarie strutture finanziarie e bancarie

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