Amministratore di società estera – Fiscalità
Occupandoci di fiscalità estera, abbiamo scritto più volte che purtroppo su web circolano notizie assolutamente false, date da “pseudo-consultenti”, i quali non avendo nessuna preparazione e nessun rispetto per chi naviga in rete, ammaliano i potenziali Clienti con notizie assolutamente prive di fondamento.
Nella ipotetica Top – ten di queste notizie, sicuramente ai primi posti c’è quella che ricevere compensi da una società estera ( es. Ltd UK ), per la carica di Amministratore, sia una attività da non denunciare al Fisco italiano.
Niente di più sbagliato !! Lo abbiamo scritto più volte, sopratutto negli articoli di questo blog dove, sia parlava di residenza, che di differenza tra domicilio e residenza.
Ricordiamo che l’Italia adotta il principio del Worldwide Taxation Principle, in base al quale, sono imponibili TUTTI i redditi percepiti da un cittadino residente in Italia, in qualsiasi parte del mondo prodotti.
Quindi rientrano a pieno titolo anche chi in Italia percepisce un compenso per l’attività di amministratore di una società estera.
La norma italiana che regola il principio di cui sopra è l’art 3 del TUIR ( principio della tassazione su base mondiale o Worldwide Taxation Principle ).
A questa disposizione di carattere generale, occorre integrare i vari trattati di doppia imposizione che l’Italia ha siglato con i vari paesi, valutando in questo caso se la disciplina convenzionale contenga una disposizione di maggior favore.
Infatti l’articolo 16 (Directors’ fees) del Modello OCSE stabilisce che: “directors’ fee and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.”
Quindi, “i compensi dei direttori d’azienda e gli altri pagamenti analoghi percepiti da un soggetto residente di uno Stato contraente in qualità di amministratore di una società residente in un altro Stato, possono essere tassati in questo altro Stato.”
Si evidenzia, preliminarmente, come il disposto convenzionale includa, oltre i compensi degli amministratori anche le “directors’fee” ossia le retribuzioni dei direttori d’azienda.
Una lettura sbadata della Convenzione potrebbe portare a due conclusioni frettolose e sbagliate:
- si potrebbe ritenere che la tassazione sia facoltativa (possono);
- in ogni caso sono tassati solamente nel paese dove è collocata la società amministrata.
Per quanto concerne il primo punto è appena il caso di ricordare come l’espressione “may be taxed” vada intesa nel senso che la convenzione concede la potestà impositiva ad uno Stato e non certo una opzione al contribuente.
Nel caso in cui un reddito per compenso di attività di Amministratore sconti acconti di imposta nello Stato dove risiede l’azienda, lo stato di residenza dell’Amministratore concederà un credito per le imposte pagate all’estero o esenterà tale reddito. I metodi individuati dall’OCSE per eliminare la doppia imposizione sono, infatti, il credito d’imposta e l’esenzione.
Il disposto del Modello OCSE è interpretato e integrato dal Commentario OCSE il quale, in relazione all’articolo 16, precisa che il presente articolo si riferisce alla retribuzione percepita da soggetto residente di uno Stato contraente, individuo o persona giuridica, in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di una società che è residente dell’altro Stato contraente.
Dal momento che, a volte, è difficile verificare il luogo in cui i servizi in esame vengono eseguiti, la disposizione tratta esclusivamente dei servizi eseguiti nello Stato di residenza Stato di residenza della società.
In sostanza, si suppone che il ruolo di amministratore sia effettivamente svolto all’estero.
Il Commentario OCSE precisa inoltre che:
- il termine “fees and other similar payments” include anche le prestazioni in natura ricevute in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società (ad esempio le stock-options, l’uso di una abitazione o di una automobile, il pagamento di una polizza vita ecc …);
- l’articolo in esame non si applica alle remunerazioni pagate per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle in oggetto.
Si ricorda, infine, che negli esempi concreti non si deve esaminare il commentario ma la convenzione effettivamente in vigore con il Paese estero di riferimento la quale potrebbe discostarsi da queste regole di carattere generale.
Quindi non date retta a quello che vi dicono i “furbetti del web”, ai vari escamotages, per pagare meno imposte. Controllate sempre i curriculum ed i requisiti professionali di questi soggetti, prima di avventurarvi nel complesso mondo della fiscalità internazionale.
La fiscalità internazionale è una materia molto complessa ed in continua evoluzione, quindi non vi fidate nè pretendete, soluzioni “per sempre”, perché così non è.
Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale e non sostituisce la consulenza personalizzata. Come DIKE Consulting ci adoperiamo insieme ai nostri partners internazionali a fornire sempre ai nostri Clienti le migliori soluzioni in tema di fiscalità internazionale, ma è chiaro che le norme cambiano e al loro cambiare il Cliente deve essere pronto a variare la propria strategia. Le variabili di ogni singolo caso devono essere analizzate da un consulente specializzato in fiscalità internazionale, per evitare di incorrere in reati tributari e multe salatissime.
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