
Protezione patrimoniale ( parte 3 ): Il Patto di Famiglia
Il patto di famiglia
Il patto di famiglia è stato introdotto nel 2006 (L. 14 febbraio 2006, n. 55). La disciplina è contenuta negli artt. 768-bis e seguenti cod. civ. Nei fatti è un contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda ai discendenti. Lo scopo dello strumento è quello di favorire il passaggio generazionale dell’impresa. In deroga al generale divieto di patti successori.
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Il patto di famiglia va concluso per atto pubblico. Devono essere presenti dal notaio i futuri eredi legittimari, cioè coloro che erediterebbero necessariamente se si aprisse la successione dell’imprenditore. Gli assegnatari prescelti per gestire l’azienda dovranno impegnarsi a liquidare i soggetti esclusi. In Italia infatti non è possibile diseredare (almeno senza espedienti) gli eredi legittimari, cioè i parenti più stretti.
In conclusione, il patto di famiglia è uno strumento utile per programmare in anticipo il passaggio generazionale dell’impresa, ma richiede una enorme coesione familiare. Determina effetti che solo indirettamente comportano la protezione del patrimonio dei debitori.
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